La legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, modifica la disciplina di formazione dell’agibilità degli edifici e consente, a certe condizioni, il rilascio del certificato di agibilità parziale delle unità immobiliari del complesso edilizio (per tutte le informazioni sulle modifiche in tema edilizio apportate dal Decreto del Fare, consulta la Pagina Speciale Decreto del Fare).
Con l’articolo 30, comma 1, lettere g) e h), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla rispettiva legge di conversione, sono state apportate modifiche al certificato di agibilità, relativamente agli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
La novità di maggior rilievo per il certificato di agibilità interviene dall’articolo 30, comma 1, lettera g), del Decreto del Fare, poiché introduce il comma 4-bis all’art. 24 del Testo unico dell’edilizia, che prevede il rilascio di agibilità parziale degli edifici.
In concreto, il certificato di agibilità può essere rilasciato per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni, oppure per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
La lettera h) del comma 1 dell’art. 30 del Decreto del Fare (d.l. 21 giugno 2013, n. 69), convertito, con modificazioni, dalla rispettiva legge di conversione introduce anche il comma 5-bis all’art. 25 del Testo unico dell’edilizia, relativo alla disciplina il procedimento di rilascio del certificato di agibilità dispone che, ove l’interessato non proponga domanda del rilascio del certificato, fermo restando l’obbligo di presentazione del certificato di collaudo statico, del certificato del competente ufficio tecnico della Regione, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche e la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, può presentare la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:
– richiesta di accatastamento dell’edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
– dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.
La lettera h) del comma 1 dell’art. 30 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla rispettiva legge di conversione introduce anche il comma 5-ter all’art. 25 del Testo unico dell’edilizia, e prevede che le regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l’effettuazione dei controlli.
In sostanza, gli edifici o parte di essi, affinché possano essere utilizzati è necessario che il proprietario richieda il certificato di agibilità al Comune, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l’iscrizione all’Agenzia del Territorio dell’immobile, restituita dal medesimo, con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, ed inoltre una dichiarazione del direttore dei lavori con la quale certifica, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato.
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