Chi transita dal regime ordinario al regime forfettario non può accedere all’aliquota ridotta al 5%, riservata esclusivamente a chi avvia una nuova attività senza legami di continuità con precedenti esperienze lavorative.
Questa in sintesi la risposta dell’Agenzia delle entrate al quesito di una contribuente che è passata da lavoro dipendente a lavoro autonomo. Capiamo meglio il motivo di questa esclusione dall’applicazione dell’aliquota ridotta.
Indice
Regime forfettario: condizioni per l’aliquota agevolata
L’imposta sostitutiva al 5% è normalmente applicabile nel primo anno di attività e nei quattro successivi, ma solo se:
- la nuova attività non costituisce prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo;
- non si tratti di un semplice cambiamento formale (ad esempio, variazione del codice Ateco) volto a simulare una nuova attività.
L’unica eccezione ammessa è rappresentata dalla pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni.
Questo principio è ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 226 del 22 novembre 2024, che – in linea con la circolare n. 10/E del 2016 – evidenzia come tali vincoli siano stati introdotti con finalità antielusive. Lo scopo è quindi quello di impedire che soggetti già attivi possano ottenere il beneficio simulando un “rinnovo” dell’attività.
Da ordinario a forfettario: il caso specifico
Il chiarimento dell’Agenzia parte dal quesito di una contribuente che, nello stesso anno fiscale, è passata da lavoro dipendente a lavoro autonomo. Secondo la normativa, non poteva accedere al regime forfetario nell’anno iniziale poiché superava la soglia di reddito da lavoro dipendente prevista dal regime. Ora con un interpello chiedeva se, al passaggio al forfetario nel secondo anno, potesse beneficiare dell’aliquota ridotta al 5%.
L’Agenzia ha escluso tale possibilità, sottolineando che l’aliquota agevolata è riservata esclusivamente a chi applica il regime forfetario sin dal primo anno di attività, soddisfacendo tutte le condizioni previste.
Continuità dell’attività
Per valutare se si sia in presenza di “mera prosecuzione” di un’attività precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo, è fondamentale considerare:
- se la nuova attività si rivolge alla stessa clientela;
- se la nuova attività utilizza le stesse competenze della precedente occupazione.
Nel caso specifico, la contribuente continuava a esercitare la medesima attività avviata sotto il regime ordinario, pertanto i requisiti per beneficiare dell’aliquota ridotta non sussistono.
Quindi, chi avvia un’attività in regime ordinario (ad esempio, per la presenza di cause ostative al forfetario) e successivamente entra nel regime forfetario mantenendo la stessa attività, non può accedere all’aliquota agevolata del 5%: l’intento del legislatore è quello di riservare tale agevolazione a chi avvia realmente una nuova attività e aderisce al regime forfetario fin dall’inizio. L’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che l’assenza del requisito della “novità” esclude automaticamente l’applicazione del beneficio, senza necessità di ulteriori valutazioni.
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