Chi transita dal regime ordinario al regime forfettario non può accedere all’aliquota ridotta al 5%, riservata esclusivamente a chi avvia una nuova attività senza legami di continuità con precedenti esperienze lavorative.
Questa in sintesi la risposta dell’Agenzia delle entrate al quesito di una contribuente che è passata da lavoro dipendente a lavoro autonomo. Capiamo meglio il motivo di questa esclusione dall’applicazione dell’aliquota ridotta.
Indice
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Il regime forfettario è una scelta vincente per chi si appresta ad iniziare la professione o l’attività autonoma.La possibilità di fatturare senza IVA rende più convenienti per i clienti le prestazioni di chi fa questa scelta, e per i primi cinque si pagano le imposte con la tassa ultraridotta al 5%, che sale poi al 15% a regime.Ma come si aderisce a questo regime fiscale privilegiato?L’eBook fornisce tutte le risposte in maniera chiara e semplice, illustrando le regole e i soggetti ammessi (oltre ai casi in cui non è possibile optare per questa opzione).Vengono forniti dei calcoli di convenienza per aiutare a decidere se aderire o meno al forfettario e si spiegano bene gli aspetti relativi al regime IVA, agli obblighi e al meccanismo della flat taxLisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.
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Regime forfettario: condizioni per l’aliquota agevolata
L’imposta sostitutiva al 5% è normalmente applicabile nel primo anno di attività e nei quattro successivi, ma solo se:
- la nuova attività non costituisce prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo;
- non si tratti di un semplice cambiamento formale (ad esempio, variazione del codice Ateco) volto a simulare una nuova attività.
L’unica eccezione ammessa è rappresentata dalla pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni.
Questo principio è ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 226 del 22 novembre 2024, che – in linea con la circolare n. 10/E del 2016 – evidenzia come tali vincoli siano stati introdotti con finalità antielusive. Lo scopo è quindi quello di impedire che soggetti già attivi possano ottenere il beneficio simulando un “rinnovo” dell’attività.
Da ordinario a forfettario: il caso specifico
Il chiarimento dell’Agenzia parte dal quesito di una contribuente che, nello stesso anno fiscale, è passata da lavoro dipendente a lavoro autonomo. Secondo la normativa, non poteva accedere al regime forfetario nell’anno iniziale poiché superava la soglia di reddito da lavoro dipendente prevista dal regime. Ora con un interpello chiedeva se, al passaggio al forfetario nel secondo anno, potesse beneficiare dell’aliquota ridotta al 5%.
L’Agenzia ha escluso tale possibilità, sottolineando che l’aliquota agevolata è riservata esclusivamente a chi applica il regime forfetario sin dal primo anno di attività, soddisfacendo tutte le condizioni previste.
Continuità dell’attività
Per valutare se si sia in presenza di “mera prosecuzione” di un’attività precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo, è fondamentale considerare:
- se la nuova attività si rivolge alla stessa clientela;
- se la nuova attività utilizza le stesse competenze della precedente occupazione.
Nel caso specifico, la contribuente continuava a esercitare la medesima attività avviata sotto il regime ordinario, pertanto i requisiti per beneficiare dell’aliquota ridotta non sussistono.
Quindi, chi avvia un’attività in regime ordinario (ad esempio, per la presenza di cause ostative al forfetario) e successivamente entra nel regime forfetario mantenendo la stessa attività, non può accedere all’aliquota agevolata del 5%: l’intento del legislatore è quello di riservare tale agevolazione a chi avvia realmente una nuova attività e aderisce al regime forfetario fin dall’inizio. L’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che l’assenza del requisito della “novità” esclude automaticamente l’applicazione del beneficio, senza necessità di ulteriori valutazioni.
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