Casa troppo piccola, casa inutilizzabile… Quando è possibile far valere l’inidoneità oggettiva e comprare con le agevolazioni una casa più grande nello stesso Comune, senza vendere la piccola? Una questione molto dibattuta, e sulla quale pochi giorni fa ha fatto chiarezza in maniera definitiva la Cassazione. Con l’ordinanza 29262 del 5 novembre scorso ha infatti precisato i confini che permettono o meno di avere lo sconto fiscale, restringendoli parecchio.
La sentenza si aggiunge alla lunga lista di decisioni della Cassazione sul tema, tra le quali una di settembre sugli immobili in costruzione che ha fissato limiti precisi, dando ragione anche in questo caso alle interpretazioni restrittive del Fisco. Approfittiamo di queste due ultime sentenze per fare il punto sulla casistica completa dei requisiti necessari per le agevolazioni prima casa, con un focus sulle eccezioni ammesse.
>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis
Indice
Suggeriamo:
Rendite catastali e bonus edilizi: come mettersi in regola
Affrontare le rendite catastali e i relativi obblighi non è mai stato così semplice. Questo eBook, scritto con chiarezza e competenza da Antonella Donati, fornisce un quadro completo e aggiornato delle normative catastali legate agli interventi edilizi, con un focus particolare sui bonus edilizi come il Superbonus. Il volume è uno strumento essenziale sia per i tecnici del settore (geometri, architetti, ingegneri e amministratori immobiliari) sia per i proprietari di casa che vogliono comprendere meglio come gestire le rendite catastali e garantire la conformità normativa. Dalla determinazione della rendita fino alla gestione delle lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate, questa guida offre soluzioni pratiche e casi concreti per ogni esigenza. All’interno dell’eBook troverai:- Spiegazioni pratiche delle procedure di aggiornamento catastale, incluse quelle legate al Superbonus.- Approfondimenti sulle sanzioni e sugli strumenti di regolarizzazione per evitare costi inutili.- Un linguaggio chiaro e accessibile, adatto sia a esperti che a chi si avvicina per la prima volta al tema.- Analisi di casi pratici e modelli di documenti utili.Antonella Donati è giornalista professionista e autrice di numerosi volumi e saggi in materia fiscale, contributiva e previdenziale. Con anni di esperienza nel giornalismo parlamentare, si è specializzata nell’analisi delle normative finanziarie e di bilancio, offrendo contenuti affidabili e pratici per professionisti e cittadini.
Antonella Donati | Maggioli Editore 2024
10.32 €
Le regole di base
Il riferimento di legge per l’agevolazione è la nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata DPR 26 aprile 1986, n. 131, il Testo unico delle imposte di registro. Per accedere all’aliquota ridotta del 2% per l’imposta di registro, o all’IVA al 4% se si acquista da impresa, l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha già la residenza, oppure deve impegnarsi a trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto.
In alternativa, vale anche il Comune dove si svolge l’attività lavorativa o di studio. Da parte sua l’acquirente non deve essere proprietario, unico o in comunione con il coniuge, di un’altra casa di abitazione nello stesso Comune, e non deve essere titolare, neppure per quote, di diritti su altra casa acquistata con le agevolazioni su tutto il territorio nazionale. E proprio quest’ultimo requisito, ossia il divieto di doppio utilizzo dell’agevolazione, prevale su tutte le altre condizioni, come chiarito pochi giorni fa dalla Cassazione.
La casa troppo piccola e il nuovo appartamento
La Cassazione, con l’ordinanza 100/2010 aveva dato ragione ad una contribuente che riteneva di poter ottenere le agevolazioni prima casa per un nuovo acquisto nello stesso Comune nel quale già era proprietaria di un immobile di 22,69 metri in quanto ritenuto “del tutto insufficiente a garantire idonea sistemazione abitativa al proprio nucleo familiare” (anche alla luce delle esigenze familiari mutate). Una decisione che era stata per lungo tempo considerata un’apertura alla possibilità di un secondo sconto fiscale.
Con l’ordinanza 29262 del 5 novembre scorso la Cassazione ha però chiuso definitivamente a questa possibilità nel caso in cui l’appartamento diventato troppo piccolo sia stato a sua volta acquistato con le agevolazioni. Infatti la Corte ha affermato che la preclusione in questo caso deriva dal divieto di essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di diritti su immobili per i quali si è già usufruito del beneficio fiscale, preclusione che prevale sull’argomento dell’inidoneità soggettiva dovuta alle dimensioni. Si tratta quindi di un impedimento assoluto.
Immobili inagibili solo per criteri oggettivi
Resta invece la possibilità di avere nuovamente le agevolazioni senza vendere l’appartamento pre-posseduto nel caso in cui questo diventi “assolutamente inidoneo all’uso abitativo” per questioni oggettive e non soggettive, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con il Principio di diritto 1/2022.
In sostanza, la nuova agevolazione è ammessa solo a fronte di “un impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative”. Tale oggettiva ed assoluta inidoneità dell’immobile deve risultare da idonea documentazione e indipendentemente dalla volontà del contribuente, ad esempio da una dichiarazione di inagibilità da parte dell’Autorità competente che ne dispone il sequestro in quanto “sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l’incolumità pubblica e privata”, e fintanto che resti questa inagibilità.
I lavori che non finiscono mai
No alle agevolazioni invece per chi acquista un immobile in costruzione se non si chiudono i lavori entro tre anni dalla data dell’atto. Non è sufficiente trasferire la residenza o attivare le utenze: l’elemento decisivo è che l’immobile ottenga la classificazione catastale definitiva uscendo dalla categoria F/3 (unità in corso di costruzione). Lo ha stabilito la Corte suprema con l’ordinanza 25790 del 22 settembre 2025, confermando la decadenza dalle agevolazioni per due contribuenti che non avevano completato i lavori nel termine previsto.
Il termine di tre anni vale anche per chi acquista contemporaneamente due immobili contigui con l’impegno di unificarli in un’unica abitazione: entro tre anni dalla registrazione dell’atto le due unità devono essere effettivamente fuse anche sotto il profilo catastale (ordinanza 8139/2025).
Le eccezioni per gli immobili ereditati e avuti in donazione
Restano invece in piedi tutte le eccezioni alla regola già indicate in passato. Per quanto riguarda la possibilità di acquisto di un nuovo immobile nello stesso Comune, come chiarito dalla circolare 38/2005 dell’Agenzia delle Entrate, il divieto di possedere altra casa riguarda esclusivamente la proprietà esclusiva o in comunione con il coniuge nello stesso Comune. Quindi non costituisce ostacolo alle agevolazioni il possesso di una quota di immobile ereditato in comproprietà con soggetti diversi dal coniuge anche se si trova, appunto, nello stesso Comune.
Lo stesso nel caso in cui si tratti di immobile avuto in eredità o in donazione come nuda proprietà. In questo caso si può accedere alle agevolazioni per l’acquisto di un’altra abitazione in quanto la stessa circolare 38/2005 ha precisato che il nudo proprietario non ha il possesso dell’immobile, che fa capo all’usufruttuario, e quindi è privato della concreta possibilità di utilizzare tale immobile come abitazione principale.
Inoltre l’agevolazione è ammessa anche in caso di immobili ricevuti per successione o donazione in un Comune diverso da quello dove si intende acquistare, anche se è stata applicata la tassazione agevolata sull’atto, in quanto sono diversi i presupposti, come precisato dalla Circolare 44/2001. Infatti l’agevolazione “prima casa” per un acquisto a titolo gratuito (donazione o successione) si applica sulle imposte ipotecaria e catastale riducendole a misura fissa (200 euro ciascuna), mentre per l’acquisto a titolo oneroso (compravendita) si applica sull’imposta di registro o sull’IVA. Quindi trattandosi di imposte diverse non si rientra nel divieto di doppio utilizzo dell’agevolazione.
Tabella di riepilogo
| Requisiti per l’agevolazione | Note |
| Residenza/Sede di Lavoro o Studio | L’acquirente deve stabilire la residenza nel Comune dove si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, oppure il Comune deve essere quello in cui svolge l’attività lavorativa o di studio. |
| Acquisto di immobile non ancora finito (al grezzo) | È possibile usufruire subito delle agevolazioni a condizione che l’acquirente si impegni a ultimare i lavori di costruzione entro 3 anni dalla registrazione dell’atto, rendendo l’immobile idoneo all’uso abitativo. No all’agevolazione se permane l’accatastamento in categoria F3. |
| Non possesso di immobili acquistati con agevolazione su tutto il territorio | L’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote e anche in regime di comunione legale con il coniuge, di diritti su altra abitazione acquistata con agevolazione “prima casa” su tutto il territorio nazionale. |
| Vendita della precedente prima casa agevolata | Possibilità di riacquisto agevolato solo impegnandosi a vendere il primo immobile agevolato entro 2 anni dal nuovo acquisto. |
| Possesso di immobile acquistato gratuitamente (donazione o successione) con agevolazioni prima casa | La titolarità di un immobile ricevuto per successione o donazione in un Comune diverso da quello del nuovo acquisto non è di ostacolo all’ottenimento del beneficio per il diverso presupposto di riconoscimento dell’agevolazione (imposte ipotecaria e catastale vs imposta di registro). |
| Non possesso di immobili idonei nel Comune | L’acquirente non possiede altri immobili idonei all’abitazione nello stesso Comune di acquisto (se il bene pre-posseduto è stato acquistato senza agevolazioni). |
| Possesso di immobile nel Comune ma inagibile/inabitabile | L’immobile pre-posseduto è oggettivamente non idoneo (inagibile, inabitabile, pericolante), con attestazione da parte dell’autorità, fintanto che permane la condizione. |
| Possesso di immobile nel Comune non idoneo | L’immobile pre-posseduto è soggettivamente non idoneo (troppo piccolo/scomodo) ma non è stato acquistato con le agevolazioni. |
| Comproprietà con altri eredi nello stesso Comune | Possesso di una quota di proprietà che, per le caratteristiche oggettive (es. immobile non frazionabile o non utilizzabile) o limitata disponibilità, è considerata non idonea all’uso abitativo. |
>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!
Suggeriamo:
La compravendita immobiliare: una guida per professionisti e non
Questa guida risponde alla necessità di offrire al lettore, professionista e non, indicazioni e sostegno nel vasto mare della normativa con riferimento alle responsabilità delle figure professionali, a “cosa chiedere ed a chi”, a cosa pretendere dal venditore ed ai doveri, responsabilità e rischi che si hanno come acquirente, quando si compra o si vende un immobile. L’Autore, con esperienza pluriennale nel settore e con grande chiarezza, ha realizzato un testo che è, insieme, un riferimento e una guida alle varie insidie nascoste dietro ad una compravendita immobiliare. Nell’opera si è usato un linguaggio chiaro, discorsivo, colloquiale per renderlo fruibile anche per i non addetti ai lavori. I professionisti tecnici troveranno anche sezioni con approfondimenti e tecnicismi, perché l’edilizia è anche e soprattutto questo: regole ferree ma interpretabili, insidie invisibili ma dalle conseguenze anche pesanti, e, grandi responsabilità sia di chi vende ma anche di chi compra, che non di rado possono portare a contenziosi in tribunale per cause estenuanti. Marco Campagna Architetto libero professionista. Nel corso degli anni ha avuto modo di approfondire i temi dell’urbanistica applicata agli interventi edilizi, sia svolgendo pratiche in prima persona, sia operando come consulente o come perito, sia per conto di privati che per società, eseguendo parallelamente progettazioni e direzioni lavori per diversi interventi di recupero e di valorizzazione immobiliare. È attualmente componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, formatore e docente in svariati corsi di aggiornamento e approfondimento professionale presso il medesimo Ordine e presso altre realtà.
Marco Campagna | Maggioli Editore 2022
23.20 €
Le Verifiche di conformità per la commercializzazione degli immobili
La III edizione di questo volume rappresenta un riferimento essenziale per tutti i professionisti del settore immobiliare, tecnico e legale, offrendo un quadro completo e aggiornato sulla verifica di conformità degli immobili. Grazie all’integrazione delle recentissime Linee Guida ministeriali e ai criteri di interpretazione del Decreto Salva Casa, l’opera fornisce strumenti operativi chiari e approfonditi per affrontare con rigore la regolarizzazione edilizia, urbanistica e catastale, essenziale per la due diligence immobiliare. L’opera è quindi uno strumento indispensabile per avvocati, notai, tecnici e agenti immobiliari che desiderano orientarsi con sicurezza nel complesso panorama della conformità edilizia. Attraverso un linguaggio tecnico ma accessibile, l’Autore analizza con competenza normativa e giurisprudenza, fornendo un supporto concreto agli operatori del settore nella valutazione della trasferibilità dei beni, nell’accertamento della legittimità delle preesistenze e nella gestione delle irregolarità edilizie sanabili. Andrea FerrutiAvvocato del Foro di Roma, opera da più di 30 anni prestando la propria consulenza a soggetti pubblici e privati, in stretto raccordo con le professionalità tecniche coinvolte. In tali ambiti, l’Autore ha maturato una particolare conoscenza del diritto amministrativo e immobiliare in vista dello sviluppo e riqualificazione di patrimoni, oltre che della relativa normativa tecnica e di sicurezza sul lavoro. È autore di pubblicazioni per Maggioli Editore e docente in corsi di formazione.
Andrea Ferruti | Maggioli Editore 2025
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento