Gli argomenti della selezione di sentenze per l’edilizia e l’urbanistica pubblicate la scorsa settimana sono… 1) Accertamento di conformità – significato del silenzio dopo 60 giorni; 2) Compensazione oneri – valutazione discrezionale del Comune; 3) Recinzione con rete metallica e paletti di ferro – titolo edilizio necessario; 4) Cessione di cubatura – nozione di fondi contigui; 5) Muri di cinta – titolo edilizio necessario; 6) Fascia di rispetto cimiteriale – vincolo di inedificabilità – impossibilità della sanatoria dei manufatti.
Accertamento di conformità, silenzio è diniego dopo termine dei 60 giorni
Estremi della sentenza: TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 2 ottobre 2018 n. 5745
Massima: Il silenzio, oltre il termine di sessanta giorni, sulla domanda di accertamento di conformità equivale ad un diniego.
Per consolidato orientamento interpretativo (ex ceteris, cfr. C.d.S., sez. VI, 6 giugno 2018, n. 3417), ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/01 il silenzio serbato dall’amministrazione sulla domanda di accertamento di conformità oltre il termine di sessanta giorni ha natura di silenzio-significativo, tipizzato per legge come diniego tacito, sicché il relativo procedimento viene a concludersi con la formazione, a tutti gli effetti, di un atto negativo tacito.
Contro questo atto la parte ha l’onere di agire tempestivamente in giudizio affinché sia dimostrata la natura solo formale e non sostanziale dell’abuso a fronte di una presunzione relativa di non conformità urbanistico-edilizia dei lavori realizzati senza titolo (ex ceteris, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 6 marzo 2014, n. 1357).
Compensazione oneri costituisce valutazione discrezionale del Comune
Estremi della sentenza: TAR Marche, sent. 1 ottobre 2018 n. 631
Massima: La possibilità di compensare gli oneri di urbanizzazione con le somme versate dal privato per la realizzazione in proprio di tali opere costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell’amministrazione.
La possibilità di compensare gli oneri di urbanizzazione con le somme versate dal privato per la realizzazione in proprio di tali opere costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell’amministrazione (che ben può optare per soluzioni diverse senza obbligo di specifica motivazione); un vero e proprio diritto sorge in capo al privato proponente solo allorché, a fronte della realizzazione da parte sua di opere di urbanizzazione ovvero dell’impegno a realizzarle, vi sia stato un espresso atto di “accettazione” consensuale da parte della stessa amministrazione (tra le tante decisioni, Cons. Stato, IV, 21 aprile 2008, n. 1811; Tar Toscana, 2 dicembre 2013, n. 1718; Tar Campania, Napoli, 7 luglio 2010, n. 16606).
Recinzione con rete metallica e paletti di ferro: titolo edilizio è necessario
Estremi della sentenza: TAR Toscana, sez. III, sent. 3 ottobre 2018 n. 1256
Massima: La realizzazione di una recinzione, consistente in una rete metallica ancorata a paletti di ferro zincato, rientra nell’attività di edilizia libera non soggetta al rilascio di preventivo titolo edilizio.
La realizzazione di una recinzione, consistente in una rete metallica ancorata a paletti di ferro zincato, rientra nell’attività di edilizia libera non soggetta al rilascio di preventivo titolo edilizio.
La posa di recinzione – manufatto essenzialmente destinato a delimitare una determinata proprietà proprio allo scopo di separarla dalle altre, di custodirla e di difenderla da intrusioni – è solo diretta a far valere lo ius excludendi alios che costituisce il contenuto tipico del diritto dominicale, e persino la presenza di un vincolo dello strumento pianificatorio non può incidere di per sé negativamente sulla potestà del dominus di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo ai sensi dell’art. 841 c.c.
Il Comune non può, pertanto, stabilire che la recinzione debba avere un carattere temporaneo né imporre particolari modalità esecutive che non siano giustificate da esigenze paesaggistiche.
Leggi anche: Recinzione con muretto: quale titolo edilizio serve?
Cessione di cubatura: due fondi distanti tra loro possono essere considerati contigui?
Estremi della sentenza: TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 2 ottobre 2018 n. 5737
Massima: Ai fini della cessione di cubatura, due fondi distanti tra loro qualche chilometro non possono considerarsi contigui.
Per condiviso indirizzo interpretativo la legittimità della cessione di cubatura richiede non solo l’omogeneità d’area territoriale, ma anche la contiguità dei fondi, e che, se la giurisprudenza ha riconosciuto utilizzabili asservimenti riferiti ad aree anche se non contigue sul piano fisico, purché vicine in modo significativo, in concreto essa ha chiarito che deve ritenersi significativa già una distanza tra loro di oltre 300 metri, derivandone la non idoneità e, in definitiva, l’irrilevanza dell’atto di asservimento (cfr. C.d.S., sez. VI, 14 aprile 2016, n. 1515).
Applicando tali principi al caso in esame, dunque, è dirimente che i fondi asserviti, pur situati nello stesso contesto territoriale, sono distanti tra loro qualche chilometro e, pertanto, privi del requisito della contiguità.
Muri di cinta: titolo edilizio è necessario
Estremi della sentenza: TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 3 ottobre 2018 n. 5777
Massima: Serve il permesso di costruire per la realizzazione di diversi muri di cinta in cemento armato, il più impattante dei quali è lungo circa 78 ml. alto 2,20 e ha uno spessore di 35 cm.
Serve il permesso di costruire per la realizzazione di diversi muri di cinta in cemento armato, il più impattante dei quali è lungo circa 78 ml. alto 2,20 e ha uno spessore di 35 cm.
La realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, lo stesso sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001 (Cass. Pen, 11.11.2014 n. 52040, con riferimento ad un muro in cemento armato avente spessore di cm. 25 ed un’altezza di circa metri 1,80).
Similmente, è stato affermato che “La realizzazione del muro di recinzione in muratura necessita del titolo edilizio del permesso di costruire e non è sufficiente, a questo proposto, la presentazione di una d.i.a.” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, 3.4.2012 n. 15442).
Fascia di rispetto cimiteriale – vincolo di inedificabilità – impossibilità della sanatoria dei manufatti
Estremi della sentenza: TAR Toscana, sez. III, sent. 3 ottobre 2018 n. 1257
Massima: La fascia di rispetto cimiteriale determina un vincolo di inedificabilità assoluta che non consente la sanatoria dei manufatti.
La fascia di rispetto cimiteriale determina un vincolo di inedificabilità assoluta che non consente la sanatoria dei manufatti, secondo quanto previsto dall’art. 33 L. 47/1985; il vincolo in questione si riferisce a qualsiasi tipo di costruzione anche se destinata ad uso diverso da quello di abitazione.
La motivazione del provvedimento, pertanto, non deve essere particolarmente analitica, essendo sufficiente richiamare l’esistenza del vincolo.
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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