Abuso edilizio: l’ordine di demolizione è giustificato da norme future

Una sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio ha affermato che l’ordine di demolizione di un edificio abusivo può basarsi su una norma che non esisteva nel periodo in cui è stato realizzato l’abuso. Ciò che conta (la sentenza in questione è quella del TAR Lazio, 24 febbraio 2016, n. 2588) a parere dei giudici, è accertare l’irregolarità dell’opera e ristabilire l’ordine urbanistico che questa ha compromesso.

Ma andiamo ad esaminare rapidamente il caso di specie: un Comune emetteva un ordine di demolizione nei confronti di un edificio realizzato negli anni ’70 senza alcuna autorizzazione. I proprietari contestavano conseguentemente la validità dell’atto del Comune che giustificava la demolizione tramite le disposizioni contenute nel Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001), ovverosia una norma adottata molti anni dopo la costruzione dell’edificio abusivo. A parere dei ricorrenti, per essere valido l’ordine di demolizione doveva invece rimandare alla testo di legge precedente (legge 47/1985), in vigore nel momento in cui era stato realizzato l’abuso.

Il tribunale amministrativo nella sentenza afferma che, una volta accertato che l’edificio è stato realizzato abusivamente, non ha importanza se le motivazioni contenute dell’ordine di demolizione si riferiscono ad una normativa entrata in vigore dopo la costruzione dell’immobile irregolare. Attenzione: “in ambito edilizio – spiega il TAR Lazio – le misure sanzionatorie, come le multe, non possono avere un’applicazione retroattiva. Tuttavia, lo stesso non vale per le misure ripristinatorie, come gli ordini di demolizione, che mirano a ristabilire l’ordine urbanistico violato. L’abuso ha infatti effetti permanenti, quindi la sua demolizione può anche essere giustificata da una norma entrata in vigore dopo la sua realizzazione”.

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I giudici confermano inoltre un altro principio fondamentale: l’ordine di demolizione deve essere rivolto a chi ha la disponibilità dell’opera, anche se l’abuso è stato realizzato da un altro soggetto, ad esempio un proprietario precedente. Per quale motivo? L’abuso edilizio costituisce un illecito permanente e l’ordine di demolizione, continuano i giudici, rappresenta un provvedimento ripristinatorio che non prevede l’accertamento del dolo o della colpa né l’individuazione del responsabile.

Redazione Tecnica

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