Abuso edilizio: è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento?

Abusi edilizi, cabine mobili in legno, roulette, camper e case mobili, prefabbricato uso ufficio, tettoie: le novità nelle ultime sentenze

Mario Petrulli 30/06/20

Ecco la settimanale selezione delle sentenze per l’edilizia e dell’urbanistica, pubblicate la scorsa settimana. Gli argomenti oggetto delle pronunce sono i seguenti. Abusi edilizi: non necessità di comunicazione di avvio del procedimento. Cabine mobili in legno: posa in opera del concessionario per stagione balneare – irrilevanza ai fini delle regole in materia di distanza. Roulette, camper e case mobili: utilizzo turistico, irrilevanza edilizia. Prefabbricato uso ufficio per depositeria giudiziale: qualificazione giuridica e titolo abilitativo necessario. Tettoia: qualificazione edilizia e titolo abilitativo necessario

Abusi edilizi: comunicazione di avvio del procedimento

TAR Emilia Romagna, Parma, sent. 26 giugno 2020 n. 124

La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria in presenza di atti dovuti quali quelli adottati in tema di repressione di abusi edilizi

In merito all’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, prevista dagli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, deve rilevarsi che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che detto adempimento deve considerarsi ineludibile a condizione che non sussistano ragioni di urgenza che ne giustifichino l’omissione (ex multis, TAR Basilicata, 14 gennaio 2015, n. 42).

È stato, tuttavia, affermato che la comunicazione in questione integra un adempimento non necessario in presenza di atti dovuti quali quelli adottati in tema di repressione di abusi edilizi (ex multis, TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 13 settembre 2019, n.1469).

Le “condizioni di particolare urgenza” che consentono l’omissione della comunicazione di avvio possono consistere nella “mancanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza” che rendevano l’immobile “inagibile e inutilizzabile”.

In ragione delle illustrate esigenze, deve ritenersi la doverosità dell’intervento comunale che, di per sé, priva di portata viziante l’omissione dedotta in ricorso atteso che, ai sensi dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990, “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

La pacifica irrilevanza dell’omissione in presenza di atti doverosi da parte dell’Amministrazione, trova conferma anche nella più recente giurisprudenza laddove si afferma che “la violazione della predetta disposizione [art. 7 della L. n. 241/1990, ndr] non avrebbe potuto condurre all’annullamento dell’atto impugnato, stante l’art. 21 octies della legge n. 241/90, dato che l’esito del procedimento non avrebbe comunque potuto essere modificato dalla partecipazione procedimentale degli interessati” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 2 marzo 2020, n.2663).

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Cabine mobili in legno

Posa in opera del concessionario per stagione balneare e irrilevanza ai fini delle regole in materia di distanza

TAR Liguria, sez. I, sent. 22 giugno 2020 n. 418

Le regole in materia di distanza non operano per le cabine mobili in legno collocate dal concessionario per il periodo della stagione balneare

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza civile e amministrativa, ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici in funzione integrativa della disciplina privatistica, è qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i requisiti della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato (in tal senso cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 28 ottobre 2019, n. 27476; Cass. civ., sez. II, 8 agosto 2019, n. 21173; Cass. civ., sez. II, 2 ottobre 2018, nn. 23843 e 23856; Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2016, n. 10274; Cass. civ., sez. II, 20 luglio 2011, n. 15972; nonché, fra le pronunzie amministrative, ex multis, Cons. St., sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6982; Cons. St., sez. IV, 2 marzo 2018, n. 1309; Cons. St., sez. IV, 1° febbraio 2017, n. 412).

In applicazione del richiamato principio, le cabine mobili in legno di uno stabilimento balneare, installate all’inizio del periodo estivo e rimosse al termine della stagione balneare non rientrino nella nozione di costruzione di cui agli artt. 873 e ss. cod. civ., difettando tali manufatti dei caratteri della stabilità e dell’immobilizzazione al suolo, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni sulle distanze.

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Tettoia: qualificazione edilizia e titolo abilitativo necessario

TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 25 giugno 2020, n. 2638

Una tettoia è una nuova costruzione richiedente il permesso di costruire

Una tettoia con pilastri ed orditura in ferro, coperta con lamiera coibentata, aperta ai lati, in parte appoggiata su muro di confine, le cui dimensioni sono mt 9×6 H 2,50, è un manufatto con caratteristiche e dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione dell’edificio a cui accede, con sensibile modifica del prospetto e della sagoma; conseguentemente, si tratta di un intervento qualificabile come nuova costruzione richiedente il permesso di costruire e non quale mera pertinenza.

La giurisprudenza (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 16 maggio 2019, n. 2596), proprio con riferimento ad una tettoia, ha affermato che ai fini della qualificazione di un intervento come nuova costruzione non rileva l’incremento di volumetria, ma la stabile trasformazione del territorio, con l’ulteriore precisazione che “Per ricorrente giurisprudenza, invero, la realizzazione di una tettoia va configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione e non di natura pertinenziale, essendo assente il requisito della individualità fisica e strutturale propria della pertinenza.

Il manufatto costituisce, infatti, parte integrante dell’edificio e la nozione di costruzione deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell’opera”.

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Roulotte, camper e case mobili

Utilizzo turistico e irrilevanza edilizia

TAR Umbria, sez. I, sent. 22 giugno 2020 n. 259

La collocazione temporanea e stagionale di roulotte, camper e case mobili da parte dei turisti che utilizzano tali mezzi per muoversi da una località all’altra, avvalendosi poi dei diversi servizi messi a loro disposizione dai gestori delle strutture ricettive, ben può ritenersi ininfluente sotto il profilo dell’assetto del territorio, finanche sotto l’aspetto paesaggistico, laddove tali strutture adempiano esclusivamente a finalità di alloggio transitorio, rimanendo in loco per la sola durata del soggiorno dei vacanzieri

Per costante e condiviso orientamento giurisprudenziale, l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper e (…) case mobili, può ritenersi (…) consentita in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti se sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, non determinandosi una trasformazione irreversibile o permanente del territorio su cui detti manufatti insistono, mentre l’installazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, con la conseguenza che per tali manufatti, equiparabili alle nuove costruzioni, necessita il permesso di costruire. Se l’area interessata è poi in zona vincolata, per tali manufatti occorre anche il nulla osta dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 1.4.2016, n. 1291).

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Ne consegue che la collocazione temporanea e stagionale di queste strutture mobili da parte dei turisti che utilizzano tali mezzi per muoversi da una località all’altra, avvalendosi poi dei diversi servizi messi a loro disposizione dai gestori delle strutture ricettive, ben può ritenersi ininfluente sotto il profilo dell’assetto del territorio, finanche sotto l’aspetto paesaggistico, laddove tali strutture adempiano esclusivamente a finalità di alloggio transitorio, rimanendo in loco per la sola durata del soggiorno dei vacanzieri.

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Diversamente, nel caso in cui l strutture mobili non siano destinate ad una occupazione transitoria del suolo, ma ad una utilizzazione perdurante nel tempo, l’alterazione del territorio non può considerarsi temporanea, precaria o irrilevante (cfr., Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2015, n. 4116) anche e soprattutto a fini paesaggistici.

Prefabbricato uso ufficio per depositeria giudiziale

Qualificazione giuridica e titolo abilitativo necessario

TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 24 giugno 2020 n. 7058

Una struttura prefabbricata da destinare ad ufficio di depositeria giudiziale deve qualificarsi come nuova costruzione subordinata al permesso di costruire

L’art. 3 lett. e5) del T.U. Edilizia (DPR n. 380/2001) qualifica quale intervento di nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e destinati ad ambienti di lavoro e depositi, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Ciò che rileva non è perciò né la modestia dell’opera, né la circostanza che essa sia infissa al suolo, o ne determini una trasformazione irreversibile, ma, piuttosto, che essa sia stabilmente dedicata al soddisfacimento di esigenze non precarie (tra le molte, Tar Napoli, n. 948 del 2020).

Conseguentemente, l’installazione di una struttura prefabbricata (di mt. 6 x mt. 2,50) da destinare ad ufficio di depositeria giudiziale, ossia con una destinazione potenzialmente senza limite di tempo e servente rispetto all’esercizio dell’impresa, non ha alcunché di contingente ed occasionale e deve qualificarsi come intervento di nuova costruzione, subordinato al permesso di costruire: essa, in altri termini, risponde ad un’esigenza continuativa, connaturata alla natura dell’attività del depositario.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Foto: Paolo_Toffanin

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