Un’altra tipologia più frequente sono le lesioni acute della colonna dorso lombare da sforzi improvvisi e le ustioni da bitume. Le malattie professionali prevalenti sono l’ipoacusia da rumore, le malattie osteo-articolari, le artroangiopatie da strumenti vibranti (morbo di Raynaud e di Dupuytren), l’eczema da cemento e le broncopneumopatie da polveri e fumi di bitume. Negli asfaltisti sono segnalati anche casi di tumore della pelle per l’esposizione a raggi solari e tumori polmonari.
Il cantiere stradale è il luogo in cui si effettuano lavori di scavo, interro, costruzione, manutenzione e deposito di materiali su aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli ed al transito di pedoni in zone urbane o extraurbane. Queste lavorazioni comportano elevati disagi per residenti ed attività commerciali presenti nelle zone di intervento, oltre che per il normale traffico di veicoli. Gli interventi lavorativi da effettuare sulle strade devono essere progettati e programmati al fine di fornire indicazioni precise e puntuali su come realizzare un cantiere sicuro sia per gli addetti alle lavorazioni, sia per i pedoni ed i guidatori in transito.
Tutte le lavorazioni devono essere infatti effettuate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e secondo quanto definito nella documentazione di cantiere, POS e PSC. La norme di prevenzione sono complesse perché devono integrare aspetti di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, contenuti nel D.Lgs. 81/2008 e s. m. i. con le norme previste dal Codice della strada.
Sicurezza nei cantieri stradali: lavoratori e utenti
Il “cantiere stradale” è un ambiente di lavoro complesso, che deve contemperare due aspetti importantissimi: da un lato la sicurezza dei lavoratori e dall’altro la sicurezza degli utenti della strada e di coloro che vengono in qualche modo a contatto con l’area interessata dai lavori. Col termine “cantiere stradale” si intende non solo ed esclusivamente una installazione per l’esecuzione di lavori, necessitante del rilascio di una concessione amministrativa da parte dell’ente proprietario o concessionario della strada, ma anche la presenza di una qualsiasi anomalia e di ogni tipo di ostacolo che possono trovarsi sulla sede stradale.
Pertanto, è logico comprendere con quale frequenza si possano presentare le situazioni sopracitate, con le conseguenti criticità. Per i grandi cantieri, duraturi ed organizzati, è prevista la redazione di un piano di sicurezza e di coordinamento e la designazione di un tecnico competente per la gestione della sicurezza in cantiere, invece per i cantieri “medio-piccoli” è prevista esclusivamente la predisposizione di un piano operativo di sicurezza a cura dell’impresa esecutrice, senza eventuali interventi di gestione o verifica da parte di terzi appositamente incaricati. Per questi ultimi, l’installazione e le modalità lavorative sono spesso lasciate all’iniziativa dei lavoratori, con conseguenze che si riflettono sulla sicurezza di tutti.
I cantieri considerati presentano aspetti generali che condizionano la corretta gestione della sicurezza. Gli elementi di cui tener conto per la loro messa in opera sono:
- il tipo di strada e le sue caratteristiche geometriche (numero di corsie per senso di marcia, presenza o meno di corsie di emergenza o banchina, ecc.);
- la natura e la durata della situazione (i cantieri di breve durata presentano difficoltà di pianificazione preliminare dell’intervento e richiedono velocità di esecuzione e di spostamento dell’area interessata dai lavori);
- l’importanza del cantiere, in funzione degli effetti sulla circolazione e dell’ingombro sulla strada;
- la visibilità legata a particolari condizioni ambientali (pioggia, neve, nebbia, ecc.);
- la localizzazione: ambito urbano, strade a raso o su opere d’arte, punti singolari come intersezioni o svincoli, ecc.;
- la velocità e la tipologia del traffico (la loro variabilità durante la vita del cantiere può essere origine di collisioni a catena);
- l’esecuzione di lavori in ambienti continuamente differenti e nuovi, con caratteristiche e posizioni variabili condizionanti la sicurezza (scuole, ospedali, altri servizi);
- l’elevata probabilità di realizzazione di situazioni impreviste, come per esempio, la presenza di sottoservizi non noti.
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Codice della Strada: cosa comporta in termini di sicurezza?
Nel Capo I del Titolo II all’art.14 del Codice della Strada, ovvero il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
- alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
- alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Gli enti proprietari provvedono, inoltre al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni.
Nell’art. 21 del Codice della Strada si parla delle opere, depositi e cantieri stradali.
Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’articolo 26 del Codice della Strada, è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.
Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento rappresenta il “regolamento generale di igiene e sicurezza” del cantiere e, in particolare, contiene:
- l’indirizzo del cantiere con la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere, una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
- l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
- una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
- le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere alle lavorazioni;
- le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
- le misure di coordinamento relative all’uso comune, da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
- l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze sia di tipo comune; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
- la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
- la stima dei costi della sicurezza;
- eventuali procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione, se già redatta.
PSC: cosa contiene sull’area di cantiere..
In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali in relazione:
- alle caratteristiche dell’area di cantiere;
- all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
- agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.
.. sull’organizzazione del cantiere
In riferimento all’organizzazione e alla tipologia del cantiere, il PSC analizza:
- le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- la dislocazione degli impianti di cantiere;
- la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.
.. e sui rischi dei lavori in cantiere
In riferimento alle lavorazioni, il PSC contiene l’analisi dei possibili rischi seguenti:
- investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
- elettrocuzione;
- rumore;
- uso di sostanze chimiche.
PSC: gli altri contenuti sulla sicurezza
Per ogni elemento analizzato, il PSC contiene:
- le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
- le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto.
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento, il PSC contiene:
- il cronoprogramma dei lavori;
- le prescrizioni operative per consentire lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni;
- nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi;
- le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto, la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
Il PSC viene predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il committente è tenuto a metterlo a disposizione delle imprese prima della loro presentazione dell’offerta economica per l’esecuzione dei lavori. Una copia del PSC deve essere sempre presente in cantiere.
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Redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
Il Piano Operativo di Sicurezza è predisposto dalle singole imprese esecutrici prima dell’inizio dei lavori, indipendentemente dalla loro durata ed entità. Rappresenta il documento di valutazione dei rischi specifico dell’impresa e contiene i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- il nominativo del medico competente ove previsto;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- le specifiche mansioni inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
- la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
- l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- la documentazione in merito all’informazione e alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
I rischi e le procedure da considerare nel POS
L’impresa che realizza l’intervento sulla sede stradale è tenuta ad inserire nel proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) le procedure operative per la realizzazione delle fasi di allestimento del cantiere e posizionamento della segnaletica stradale temporanea, oltre alle misure tecniche ed organizzative relative allo svolgimento delle lavorazioni.
Il committente è tenuto a promuovere il controllo dell’area nelle zone occupate da cantiere stradale da parte di forze pubbliche al fine di verificare l’osservanza del Codice Stradale da parte di utenti che transitano (limiti di velocità non rispettati, pedoni o ciclisti che circolano disordinati, ecc.) nelle zone.
I rischi verso cui deve essere prestata particolare attenzione nella definizione di misure tecnico – organizzative da considerare durante la redazione del Piano Operativo di Sicurezza sono:
- rischi propri delle lavorazioni stradali, quali ad esempio:
- investimento da parte di veicoli sia interni che esterni all’area di cantiere;
- presenza di scavi e lavori di movimentazione della terra;
- utilizzo di bitumi e asfalti;
- rumore;
- rischi relativi alla presenza di sottoservizi nell’area di lavoro del cantiere, quali, ad esempio, linee elettriche, reti di distribuzione di gas, acqua, ecc;
- tutte le restanti lavorazioni da effettuare all’interno dell’area di lavoro.
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Le imprese operanti in cantiere sono tenute a predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. L’impresa appaltatrice deve redigere, in collaborazione con i lavoratori addetti alle specifiche mansioni, procedure operative per le fasi di lavoro, dando priorità alle più rischiose, quali ad esempio la posa e la rimozione della segnaletica, predisposta per evitare i rischi derivanti dall’interferenza con il traffico veicolare.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare tutti i lavoratori che interverranno nelle operazioni di cantiere delle procedure operative e ad esigerne l’adozione ed il rispetto.
L’impresa Appaltatrice è tenuta a predisporre una procedura di controllo del cantiere, atta a garantire che, al termine delle lavorazioni e nei momenti in cui il cantiere risulta incustodito, il cantiere stesso e le macchine utilizzate per le lavorazioni non rappresentino pericoli per gli utenti della strada.
Tutte le aree di cantiere, comprese quelle di scavo, anche se a carattere temporaneo, devono essere segregate come previsto dal Codice della Strada; tutte le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento delle lavorazioni devono essere mantenuti all’interno delle aree segregate. Qualora si ritenga necessario, si provvede a installare idonea passerella o camminamento limitrofi all’area di cantiere, dotato di idonea segnaletica e sistemi di protezione. Una copia deve essere presente in cantiere.
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