L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 15 del 28 gennaio 2025 (scaricabile a fine articolo), ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dello sconto in fattura e alla cessione del credito, in riferimento agli anni 2024 e 2025, per gli interventi condominiali agevolati con il Superbonus.
Il quesito delle Entrate si concentra su due aspetti fondamentali:
- la condizione necessaria per usufruire dello sconto in fattura/cessione del credito nel 2024 e 2025, ovvero il sostenimento, entro il 30 marzo 2024, di spese documentate da fattura per lavori già eseguiti;
- il coordinamento tra la norma di interpretazione autentica dell’art. 2-bis del DL 11/2023 e le ulteriori condizioni introdotte dal DL 39/2024, soprattutto in merito alle varianti presentate dopo il 17 febbraio 2023.
Analizziamo di seguito la risposta fornita dalle Entrate.
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Indice
Requisiti per la fruizione dello sconto in fattura nel 2024 e 2025
Secondo Entrate, per continuare a esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito nel 2024 e 2025 (con le percentuali di Superbonus spettanti pari, rispettivamente, al 70% e al 65%),al 30 marzo 2024, devono essere stati eseguiti lavori con il sostenimento mediante pagamento delle relative spese.
Un aspetto chiarito dall’Agenzia riguarda la condizione di “lavori già effettuati”: essa risulta soddisfatta anche se i lavori sono stati eseguiti solo in parte. Inoltre, se più interventi, anche autonomi, sono inclusi nello stesso titolo abilitativo o rientrano in un accordo per “edilizia libera”, è sufficiente che almeno uno degli interventi sia stato pagato entro il 30 marzo 2024 per garantire l’accesso al beneficio.
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Momento di rilevanza del pagamento delle spese
L’Agenzia delle Entrate ha specificato con precisione il momento in cui le spese si considerano sostenute.
- per interventi su parti condominiali, vale la data del bonifico effettuato dall’amministratore e non quella del versamento delle singole quote da parte dei condomini;
- per lo sconto in fattura totale (Superbonus 110%), è determinante la data di emissione della fattura;
- per lo sconto parziale, conta la data del bonifico con cui viene pagata la parte eccedente lo sconto.
La data di riferimento per il pagamento è quella dell’ordine di bonifico alla banca, non il momento in cui avviene l’addebito sul conto.
Varianti presentate dopo il 17 febbraio
Un altro aspetto chiarito riguarda le varianti presentate successivamente al 17 febbraio 2023. A tal proposito, ricordiamo che il decreto Cessioni (legge 11 aprile 2023, n. 38) ha introdotto, a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), un divieto all’esercizio delle opzioni per la fruizione con modalità alternative alla detrazione (sconto in fattura o cessione del credito corrispondente alle detrazioni).
L’Agenzia conferma che, ai fini della fruizione del Superbonus e dello sconto in fattura, la data da considerare è quella della presentazione del titolo abilitativo originario.
Pertanto, le varianti soggettive (cambio dell’impresa esecutrice) e le varianti oggettive (aggiunta di interventi) non incidono sulla possibilità di accedere alle opzioni alternative alla detrazione, a patto che la CILAS o altro titolo abilitativo sia stato presentato entro il 29 marzo 2024.
Il caso in questione
Il condominio, avendo presentato la CILAS il 17 novembre 2022 e sostenuto spese documentate da fattura entro il 30 marzo 2024, può continuare a beneficiare del Superbonus con sconto in fattura. Questo vale anche dopo la variazione dell’impresa esecutrice, grazie a una variante al progetto edilizio originario.
Gli interventi successivi al 30 marzo 2024 restano agevolati con le aliquote previste: 70% per il 2024 e 65% per il 2025, in base alla data di pagamento delle spese. L’opzione rimane valida a condizione che siano rispettati i requisiti normativi.
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