L’abrogazione operata dall’articolo 27 del dM 49/2018 degli articoli dal 178 al 210 del d.P.R. 207/2010 (quelli relativi allo scopo e forma della contabilità dei lavori) rende efficace e operativo quanto disposto dagli articoli 9, 13, 14 e 15 del d.M. 49/2018 e determina due conseguenze di maggior rilievo:
– la prima è quella, evidente, di rendere inefficace quanto disposto dagli articoli abrogati che, comunque, avevano fin qui costituito un adeguato e dettagliato punto di riferimento per la gestione della contabilità dei lavori (vedi al punto 2 di questo articolo);
– la seconda interessa l’ambito dei beni culturali (al punto 1). Sulla base di quanto emerge dalle premesse al decreto e dall’assenza di un articolo che specifichi in modo puntuale l’ambito di applicazione dello stesso decreto. Al momento l’interpretazione più rispondente alla norma risulta essere quella che l’abrogazione degli articoli dal 178 al 210 del d.P.R. 207/2010 disposta dall’articolo 27 del d.M. 49/2018 interessi sia il settore ordinario che quello dei beni culturali.
1. Il vuoto normativo nel campo dei beni culturali
In considerazione del fatto che il d.M. 154/2017 (Regolamento sugli appalti dei beni culturali) disciplina la progettazione e l’esecuzione dei lavori nell’ambito dei soli beni tutelati e che tale decreto, nel definire le attività di progettazione rinvia (articolo 14) a un successivo decreto le norme relative all’esecuzione dei lavori, si deve ritenere che tale ambito, a seguito dell’abrogazione disposta dall’articolo 27 del d.M. 49/2018, si trovi ora in una condizione di vuoto normativo.
In questo senso si ritiene, pertanto, che per i beni culturali, fino all’emanazione del nuovo decreto contenente le norme per l’esecuzione dei lavori, sia possibile operare in via provvisoria utilizzando le norme sulla contabilità definite dagli articoli 9, 13, 14 e 15 del dM 49/2018 senza avvalersi del principio di reviviscenza delle norme abrogate in quanto una nuova regolamentazione, seppure non espressamente applicabile ai beni culturali, risulta vigente.
2. Direzione lavori e gestione della contabilità
Per quanto riguarda, in particolare, i contenuti degli articoli 14 e 15 del dM 49/2018 si rilevano alcuni elementi in merito alla nuova definizione normativa dei documenti da utilizzare per la gestione della contabilità:
– all’articolo 9 del d.M. 49/2018 la nuova regolamentazione delle riserve prevede, nelle due righe di testo dell’articolo, che la stazione appaltante predisponga una disciplina specifica riportata nei capitolati di appalto. Viene pertanto cancellata la procedura contenuta negli articoli 190 e 191 del d.P.R. 207/2010 che costituiva il punto di sintesi e confluenza delle esperienze maturate in materia a partire dal Regolamento 350 del 1895 – questa nuova condizione non semplifica le procedure né introduce elementi innovativi ma elimina una prassi consolidata e regolata in modo molto puntuale;
– sono ancora presenti le liste settimanali per la registrazione delle giornate degli operai, dei noli, mezzi d’opera e provviste fornite dall’appaltatore che vengono predisposte dagli assistenti anche secondo le diverse tipologie di somministrazione;
– il certificato di ultimazione dei lavori, precedentemente inserito nella parte relativa alla contabilità dei lavori all’articolo 199 del d.P.R. 207/2010 è ora disciplinato dall’articolo 12 del d.M. 49/2018;
– sono eliminate le norme per la contabilità dei lavori in economia in quanto tale fattispecie prevista dall’articolo 125 del precedente d.lgs. 163/2006 non è più contemplata nel nuovo d.lgs. 50/2016. Di fatto le uniche modalità assimilabili ai precedenti lavori in economia che sono ora previste dal nuovo d.lgs. 50/2016 sono i lavori in amministrazione diretta (articolo 36 del d.lgs. 50/2016) e i lavori di somma urgenza (articoli 148 e 163 del d.lgs. 50/2016);
– restano in vigore (con gli articoli 211 e successivi del d.P.R. 207/2010) le norme per la tenuta della contabilità con le indicazioni per le annotazioni, firme, numerazione delle pagine e non si comprende, a tale proposito, perché tali prescrizioni non siano confluite nel nuovo d.M. 49/2018 in un quadro di razionalizzazione delle norme;
– all’articolo 14, comma 1, punto e) – il conto finale dei lavori: viene indicata, nelle mansioni del direttore dei lavori una sola relazione sul conto finale e una relazione riservata redatta dal Rup quindi non ci sono indicazioni relative alla relazione riservata del direttore dei lavori in merito alle domande dell’esecutore; a tale proposito è necessario ricordare che tale relazione riservata del direttore dei lavori sulle domande dell’appaltatore è presente e richiesta dal d.lgs. 50/2016 agli articoli 53, comma 5 (esclusione accesso agli atti) e 205, comma 3 (accordo bonario).
L’entrata in vigore del d.M. 49/2018 sul direttore lavori ha determinato criticità su scopo e forma della contabilità e modalità di apposizione delle riserve e ha portato alla perdita delle definizioni di dettaglio.
Oltre quanto descritto lascia perplessi la diffusa genericità nella descrizione dei contenuti e nell’indicazione delle procedure per la gestione della documentazione contabile, aspetto che, in aggiunta alla incompletezza o alle omissioni ricordate, non contribuisce a quel livello di specificazione necessario e auspicato per i provvedimenti attuativi del codice.
Questa modalità di definizione dei vari ambiti per tappe successive e mai conclusive non avvicina il traguardo del momento di sintesi finale in cui tutti i vari aspetti dovrebbero trovare l’inquadramento normativo finale. In questo senso non è più rinviabile un ripensamento complessivo che possa, in tempi brevi e certi, produrre un quadro di norme snello, adeguato e completo fin dalla prima uscita.
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