Un cantiere è un’area di lavoro temporanea nella quale si svolge la costruzione di un’opera di ingegneria civile o di un fabbricato. Può essere fisso o mobile. L’apertura di un cantiere edile comporta il rispetto di adempimenti fiscali obbligatori quali: autorizzazioni, documentazione da predisporre e conservare in cantiere o in sede, comunicazioni da inoltrare agli enti competenti. L’apertura e la chiusura di cantieri che siano edili, stradali, di impiantisti o simili, devono essere comunicate a tre enti diversi:
- Agenzia delle entrate;
- Registro delle imprese (CCIAA).
Gli adempimenti per il cantiere edile
Nello specifico l’articolo 35, comma 3 del DPR 633/1972 obbliga il contribuente a comunicare per via telematica entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate la denuncia di apertura del cantiere ed eventuali variazioni in riferimento ai luoghi in cui viene esercitata l’attività anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili.
Con la circolare n. 98 del 17/05/2000, “Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie e varie”, il Ministero delle finanze ha fornito indicazioni in merito all’obbligo di comunicazione di apertura dei nuovi cantieri all’ufficio IVA, in particolare, nel caso di cantieri di rilevante durata e consistenza (durata superiore ai tre mesi), il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione di variazione per comunicare all’Ufficio il luogo in cui viene ad essere svolta l’attività connessa all’appalto.
Il punto 3.1.1 aggiunge che: la Commissione Tributaria Centrale, con la decisione 10 luglio – 1° ottobre 1986, 7353, si è già espressa in tal senso chiarendo che l’apertura di un cantiere edile, di rilevante durata e consistenza, non può ritenersi esclusa dall’obbligo di comunicazione della variazione previsto dall’art. 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto detto adempimento, “di notevole natura sostanziale, è finalizzato all’esercizio del controllo sull’attività dell’impresa da parte dell’Ufficio IVA”.
Dichiarazione al Registro Imprese del cantiere edile
Per quanto riguarda la Camera di Commercio, essa richiede l’apertura di unità locali presso il Registro delle Imprese solo nel caso di cantieri nei quali vi siano un ufficio vendite e/o un ufficio amministrativo. L’art. 10 del D.M. 12/12/2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale obbliga il datore di lavoro alla denuncia di apertura di cantieri per lavori edili, stradali, idraulici e simili all’INAIL; eccezionalmente i cantieri aventi le seguenti caratteristiche:
- che siano impiegate non più di cinque persone;
- che durino non oltre 15 giorni.
dietro specifica domanda, possono esserne esenti.
Dichiarazione all’INAIL
Quindi ogni cantiere, indipendentemente dalla dimensione o dalla durata, deve essere dichiarato all’INAIL, salvo che non sia stata concessa l’apposita esenzione; una volta ottenuta l’esenzione, l’azienda dovrà dichiarare l’apertura di cantieri dove siano impiegate più di cinque persone o che durino oltre 15 giorni. Quando un’impresa effettua lavori a carattere temporaneo, che rientrano nell’attività già regolarmente dichiarata all’Inail, è obbligata a denunciare il cantiere tramite il modello telematico DNLTEMP (Denuncia Nuovo Lavoro Temporaneo) entro 30 giorni dalla data di apertura dello stesso.
Cantiere edile: adempimenti fiscali
Oltre alla denuncia di apertura del cantiere vi sono altri adempimenti di carattere fiscale, quelli inerenti l’acquisto di carburante per i mezzi d’opera di cantiere, l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposte sulla pubblicità, tassazione dell’energia elettrica. Sulla base dei DPR n. 633/72 e n. 444/1997 la documentazione degli acquisti di carburante è costituita dalla fattura per i mezzi e le attrezzature che non possono circolare su strada.
Tutte le occupazioni del suolo pubblico, salvo per quelle effettuate dalle imprese affidatarie di lavori da realizzare per conto dello Stato e per l’esecuzione di lavori appaltati dai Comuni, sono soggette alla tassa di occupazione. Per le occupazioni permanenti (durata non inferiore all’anno) i soggetti obbligati devono presentare al comune o alla provincia, apposita denuncia ed effettuare il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. Per le occupazioni temporanee, di durata inferiore all’anno, l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni stesse (D.Lgs. n.507/1993).
Va inoltre pagata una tassa comunale per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati, esenti quelle di superfici inferiori.
Per quanto concerne l’utilizzo dell’energia elettrica, solitamente nei cantieri edili si utilizzano gruppi elettrogeni mobili, privi di misuratore dell’energia autoprodotta e consumata; in questo caso le imposte vengono calcolate dall’Ufficio della Dogane competente per territorio in modo forfettario, a seguito della denuncia e sulla base della potenza dell’apparato e delle ore di presunto utilizzo dichiarate. Le imposte da pagare vengono così assolte in un’unica soluzione per mezzo del versamento del “canone d’abbonamento” (art. 55, comma 5, D.Lgs. n.504/1995). Sono comunque esclusi dalla tassazione i consumi di energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni di potenza non superiore a 1kW e con gruppi elettrogeni “di soccorso” di potenza fino a 200kW.
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