L’Agenzia delle entrate, sollecitate da un Interpello, con la risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017, ha fornisce alcune precisazioni sul Sismabonus. La domanda a cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto, ha precisato che il contribuente che si avvale della detrazione potenziata (del 70% o dell’80%) per il Sismabonus, deve ripartire la detrazione in 5 rate.
Sismabonus potenziato: detrazione in 5 anni
La domanda era: il Sismabonus potenziato (70% o 80%) deve essere necessariamente ripartito in cinque quote annuali o, a scelta del contribuente, può essere detratto in dieci anni come per la detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio?
L’Agenzia delle Entrate ha risposto precisando che dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche effettuati su abitazioni e su edifici adibiti ad attività produttive, ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) è prevista una detrazione d’imposta nella misura del 50%, fino a un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno.
L’Agenzia chiarisce, in particolare, che per il Sismabonus potenziato non è prevista la possibilità di scegliere il numero di rate in cui ripartire la detrazione. Ne consegue che il contribuente, se decide di avvalersi della maggiore detrazione, deve ripartire la detrazione in cinque rate.
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