FAQ patente a crediti cantieri: nuovi chiarimenti ministeriali

Vediamo di seguito i chiarimenti del Ministero del Lavoro a proposito di: autocertificazione, attestazione SOA, obblighi DVR e RSPP e formazione per i datori di lavoro

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Il 4 ottobre 2024, il Ministero del Lavoro ha pubblicato una serie di FAQ riguardanti la patente a crediti, destinata alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Queste FAQ forniscono risposte ai principali dubbi legati agli adempimenti e alle scadenze connesse all’introduzione della patente, chiarendo i requisiti e le modalità operative ancora non del tutto chiari tra i soggetti interessati all’attivazione del nuovo sistema di qualificazione in edilizia.

Vediamo di seguito i chiarimenti ministeriali a proposito di: autocertificazione, attestazione SOA, obblighi DVR e RSPP e formazione per i datori di lavoro.

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La Patente a Punti nei Cantieri edili

La Patente a Crediti nei cantieri o, meglio, il “sistema di qualificazione delle imprese” è un efficace metodo di accreditamento delle imprese più virtuose in termini prevenzionistici. Con la pubblicazione del decreto 18 settembre 2024, n. 132, il sistema (in vigore dal 1° ottobre 2024) impone ad imprese, lavoratori autonomi, datori di lavoro e responsabili della sicurezza di porre in essere tutte le attività di controllo e monitoraggio per garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Questo testo rappresenta le “istruzioni d’uso” necessarie per gestire con efficacia l’applicazione della nuova disposizione normativa e fornisce un supporto per affrontare le criticità presenti nel testo di legge. Il testo propone l’analisi della normativa e come attivare e gestire la patente a punti; contiene la lista completa delle conformità e le indicazioni delle responsabilità in capo ai diversi attori coinvolti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore autonomo). Completa il testo un comodo file excel di uso operativo con il gestore/contatore delle decurtazioni. Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024

Indice

Autocertificazione e trasmissione tramite PEC

Una delle prime questioni analizzate riguarda la possibilità di inviare un’autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva (scaricabile qui), attestante il possesso dei requisiti necessari per ottenere la patente a crediti. Secondo quanto riportato nelle FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro, in conformità alla Circolare n. 4/2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili alla data del 1° ottobre 2024, devono inviare questa dichiarazione tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Questa trasmissione rimarrà valida fino al 31 ottobre 2024, vincolando l’operatore a presentare la domanda formale per il rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro tale data. Qualora, al 1° ottobre, l’impresa o il lavoratore autonomo non operi in nessun cantiere, l’invio della PEC non sarà necessario.

Inoltre, dal 1° novembre 2024, l’accesso ai cantieri sarà consentito solo a chi avrà richiesto la patente tramite il portale dedicato. Pertanto, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in un cantiere devono provvedere alla richiesta prima di poter iniziare l’attività.

Esenzione dall’obbligo della patente a crediti per le imprese con SOA

Un altro chiarimento fornito dalle FAQ riguarda l’esclusione dall’obbligo della patente per le imprese in possesso della certificazione SOA. In particolare, il Ministero del Lavoro ha precisato che, secondo la Circolare n. 4/2024, le imprese che possiedono una qualificazione SOA di classe pari o superiore alla III, come previsto dall’articolo 100, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, sono esentate dall’obbligo di ottenere la patente a crediti, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

La normativa, dunque, sottolinea che l’elemento determinante per l’esenzione è la classificazione della SOA e non la categoria specifica dell’impresa. Questo punto è particolarmente importante per le aziende di maggiori dimensioni o operanti in settori con alti standard di qualificazione.

Obblighi di DVR e RSPP per aziende con più unità operative

Tra le domande riportate nelle FAQ, una riguarda l’interpretazione dell’obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per le aziende con più unità operative. La normativa, infatti, fa riferimento al DVR e al RSPP al singolare, sollevando dubbi per quelle aziende che hanno più sedi o unità produttive.

Il Ministero del Lavoro, nelle FAQ, ha chiarito che, se un’azienda ha diverse unità produttive, il possesso dei requisiti si riferisce all’intera azienda. In questo caso, tutti i datori di lavoro coinvolti dovranno nominare i rispettivi RSPP e redigere i DVR relativi a ciascuna unità. Anche se la normativa usa il singolare, gli obblighi devono essere adempiuti per tutte le unità operative della stessa azienda, garantendo una gestione della sicurezza conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.

Obblighi formativi e autocertificazione

Infine, le FAQ affrontano il tema degli obblighi formativi, in particolare per i datori di lavoro, alla luce del nuovo accordo Stato-Regioni. La normativa prevede l’introduzione di nuovi obblighi formativi, ma le FAQ precisano che l’autocertificazione deve fare riferimento alla normativa vigente alla data della sua presentazione.

In assenza di un nuovo accordo Stato-Regioni, non è possibile autocertificare l’adempimento di obblighi formativi che non siano ancora entrati in vigore. Di conseguenza, le imprese e i lavoratori autonomi non saranno tenuti a dichiarare obblighi che non sono stati formalmente resi operativi al momento dell’autocertificazione.

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