Dato il continuo e repentino aggiornamento della normativa, nonché la perenne attenzione che l’Agenzia delle Entrate mostrano nei confronti dei fabbricati rurali rende necessaria un po’ di chiarezza per tutti i tecnici che si trovano a far fronte alle variegatissime casistiche che gli si presentano dinanzi.
Nell’ambito di un nuovo accatastamento, infatti, nel quadro A del programma Do.C.Fa. sono disponibili sei differenti “tipologie di documento” e la scelta della voce corretta influirà sull’eventuale pagamento di ravvedimenti operosi e/o future sanzioni. Le voci possibili sono:
Dichiarazione ordinaria
Deve essere utilizzata quando si censisce per la prima volta al Catasto Urbano un fabbricato che non rientri nelle altre categorie; ne consegue che deve essere utilizzata questa voce per l’accatastamento di quei fabbricati ancora censiti al Catasto Terreni come “fabbricati rurali” ma che hanno perso i requisiti di ruralità da parecchio tempo o che magari non li hanno mai neanche avuti e non è dovuta alcuna sanzione, sempre che la perdita dei requisiti di ruralità risalga a una data anteriore ai cinque anni dalla presentazione dell’accatastamento.
Dichiarazione ai sensi dell’art. 1 c. 336, L. 311/2004
Deve essere utilizzata quando si censisce un fabbricato in seguito alla comunicazione da parte del Comune di competenza; nulla ha a che vedere con i fabbricati rurali.
Fabbricato ex rurale (art. 2 comma 36 o 37, Dl 262/2006)
Deve essere utilizzata quando l’accatastamento del fabbricato che non ha più i requisiti di ruralità avviene in seguito alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, la quale normalmente contiene altresì una sanzione amministrativa da pagare.
In relazione tecnica il tecnico compilatore del Do.C.Fa. dovrà riportare la dicitura “accatastamento di fabbricato ex rurale per perdita dei requisiti fiscali di ruralità, comma 36” oppure “accatastamento di abitazione ex rurale per perdita dei requisiti fiscali di ruralità, comma 37” a seconda dei casi in cui ricade.
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Fabbricato mai dichiarato (art. 2 comma 36, Dl 262/2006)
Deve essere utilizzata se l’accatastamento fa seguito alla segnalazione pervenuta al proprietario da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale normalmente contiene altresì una sanzione amministrativa da pagare.
Generalmente questa casistica non ha nulla a che vedere con i fabbricati rurali, poiché vi rientrano unicamente i fabbricati del tutto sconosciuti all’Agenzia delle Entrate (i fabbricati rurali, per lo meno, sono censiti al Catasto Terreni).
Fabbricato di nuova costruzione per cui sussistono i requisiti di ruralità (Dm 26/07/2012)
Deve essere utilizzata per tutti i fabbricati di nuova costruzione per cui sussistono i requisiti di ruralità; non riguarda pertanto i fabbricati già censiti al Catasto Terreni come “fabbricato rurale”, bensì i fabbricati a tutti gli effetti nuovi.
All’accatastamento dovranno essere allegate o spedite tramite posta elettronica certificata (da verificare con la sede catastale interessata) le autodichiarazioni e i documenti necessari per il riconoscimento dei requisiti di ruralità (tra cui ad esempio la visura camerale).
Dichiarazione di nuova costruzione (art. 13, comma 14-ter, L. 214 del 22/12/2012)
Deve essere utilizzata per l’accatastamento di fabbricati già censiti al Catasto Terreni come “fabbricati rurali” ma che anche al Catasto Fabbricati mantengono i requisiti di ruralità.
Anche in tal caso all’accatastamento dovranno essere allegate o spedite tramite posta elettronica certificata (da verificare con la sede catastale interessata) le autodichiarazioni e i documenti necessari per il riconoscimento dei requisiti di ruralità (tra cui per esempio la visura camerale), oltre alla sanzione calcolata in base al ravvedimento operoso di 1/6 di € 1.032,00, pari a € 172,00 (da verificare comunque di caso in caso con l’ufficio catastale competente per il territorio). La sanzione è dovuta al fatto che la scadenza ultima per l’accatastamento di tali fabbricati risaliva al 30/11/2012.
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