La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17400/2017 ha ribadito il principio del pari utilizzo delle parti comuni vietando la presenza di condizionatori su un ballatoio di un condominio perché non c’era sufficiente spazio affinché anche gli altri condomini potessero installare i propri. Vediamo il caso nel dettaglio.
L’amministratore di un condominio era ricorso al giudice di pace e aveva ottenuto la sentenza di rimozione dell’apparecchiatura esterna dell’impianto di condizionamento che era stata installata sul ballatoio comune da una coppia di condomini. Questi avevano poi ricorso in tribunale che aveva confermato la sentenza. A questo punto la coppia ha fatto ricorso in Cassazione adducendo “la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1102 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.
Condizionatori nel ballatorio, coosì è deciso
La seconda sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 17400/2017 ha ritenuto infondato e respinto il ricorso ribadendo che “ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini (Cass. 16 luglio 2004, n. 13261)” e che il pari utilizzo delle parti comuni di un condominio “è sottoposto a due limiti fondamentali: il divieto di alterarne la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cass. 14 aprile 2015, n. 7466)”.
Nel caso specifico risultava che l’impianto realizzato dalla coppia occupava il 60% della superficie disponibile sul ballatoio, impedendo così l’installazione di apparecchi simili da parte degli altri condomini del piano e “in mancanza del consenso di quest’ultimi o di un loro comportamento inerte (Cass. 9 febbraio 2015, n. 2423), l’installazione costituisce una lesione del loro diritto.”
Infine ha giudicato non pertinente la giurisprudenza relativa all’uso turnario dei beni comuni di un condominio, poiché in questo caso si tratta di un’installazione non transitoria e quindi avrebbe alterato “il rapporto di equilibrio tra i condòmini nel godimento dell’oggetto della comunione (Cass. n. 7466/2015)”.
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