Il Tar Campania ha affermato che solo gli ingegneri possono progettare le opere igienico sanitarie e quelle di urbanizzazione primaria, cioè opere relative alla viabilità, agli acquedotti, ai depuratori, alle condotte fognarie e agli impianti di illuminazione. Unica eccezione: il caso in cui tali opere siano di pertinenza di singoli edifici civili.
La sentenza è la n. 1023/2017, pubblicata il 20 febbraio.
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La progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati è quindi di pertinenza esclusiva degli ingegneri. Lo dicono l’art. 51 e l’articolo 52 del R.D. n. 2537/1925, che attribuiscono agli ingegneri rispettivamente la progettazione e la conduzione dei lavori relativi alle “vie e ai mezzi di trasporto del deflusso e di comunicazione” e le “costruzioni di ogni specie”.
Secondo il Tar Campania, “tali disposizioni vanno interpretate nel senso che appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo progettazione delle opere necessarie all’estrazione e lavorazione di materiali destinati alle costruzioni e la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico – sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria”.
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