Una sentenza del Consiglio di Stato ribadisce che i balconi possono non essere compresi nel computo delle distanze tra fabbricati se c’è una norma di piano che lo autorizzi e se si tratta di balconi aggettanti e sporti.
L’orientamento della sentenza del Consiglio di Stato appare coerente con la ragione che sta alla base della previsione delle distanze minime fra edifici, cioè evitare la creazione di intercapedini pericolose per la salubrità pubblica: questa evenienza si può escludere se gli elementi architettonici come balconi e sporti sono aggettanti.
La sentenza in questione è la n. 5552/2016 pubblicata il 30 dicembre, aderisce al recente indirizzo in tema di balconi e sporti per il calcolo delle distanze degli edifici che dice che balconi e sporti possano non essere compresi nel computo delle distanze di cui all’art. 9, d.m. nr. 1444/1968, qualora vi sia una norma di piano che ciò autorizzi e a condizione che si tratti di balconi aggettanti, estranei cioè al volume utile dell’edificio.
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Balcone aggettante e sporto?
I balconi aggettanti sono quelli che sporgendo dalla facciata dell’edificio sono un prolungamento del relativo appartamento. Lo sporto è invece una sporgenza, una struttura che sporge in fuori rispetto a una superficie muraria verticale.
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