Rumori molesti in piazza? Il Comune risarcisce i residenti

La Corte di Cassazione conferma che anche eventi di interesse pubblico devono rispettare i limiti di tollerabilità delle immissioni rumorose, salvaguardando i diritti privati dei residenti

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Da sempre i rumori molesti sono oggetto di litigi tra vicinato. E se ad essere “molesto” fosse il Comune dove si risiede?

A tal proposito riportiamo la vicenda che ha coinvolto il Comune di Albissola Marina (Savona) che organizza periodicamente, nel periodo estivo, manifestazioni culturali che si svolgono in piazza della Concordia. Tuttavia, alcuni residenti, tra cui i cittadini che si sono rivolti al giudice, hanno lamentato che i rumori prodotti da queste manifestazioni superavano la normale tollerabilità, rendendo difficile il soggiorno nei loro appartamenti utilizzati come residenze estive.

Un caso che sottolinea l’importanza di bilanciare l’interesse pubblico con i diritti dei cittadini alla quiete e al godimento della propria proprietà.

Vediamo di seguito come si è conclusa la vicenda finita in Cassazione.

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L’inquinamento acustico

Secondo solo a quello atmosferico, l’inquinamento acustico è uno dei principali problemi ambientali a cui l’Italia (e gran parte del resto d’Europa) è esposta, come rileva il recente rapporto dell’A.E.A. – Agenzia Europea dell’Ambiente dal titolo “Environmental noise in Europe – 2020”. Di qui l’urgenza di implementare le best practice adottate da città e regioni europee che hanno proficuamente realizzato una serie di misure per affrontare le problematiche legate al rumore. Altrettanto importante è anche la necessità di delineare un efficace sistema di prevenzione e governance dell’inquinamento acustico e di tutela giudiziale (in ambito amministrativo, civile e penale). Nasce dunque per rispondere a queste esigenze il presente manuale, che offre al lettore l’expertise degli autori, da anni attivi nell’attività di assistenza giudiziale e di consulenza di privati ed enti pubblici per la risoluzione di controversie e problemi relativi all’inquinamento da rumore. Il testo affronta nel dettaglio (normativo e operativo) la pianificazione acustica: dal suo rapporto con la pianificazione urbanistica agli aspetti pratici legati all’azzonamento acustico del territorio e alle soluzioni per raggiungere la compatibilità acustica tra attività produttive ed edifici residenziali. L’opera esamina approfonditamente la procedura di formazione del piano di classificazione acustica e il piano di risanamento acustico, fornendo un quadro completo e chiaro delle attività da svolgere, delle fasi e delle procedure da seguire e delle responsabilità dei vari attori coinvolti. Una parte non meno importante del manuale tratta il tema delicatissimo della tutela legale. Sono infatti dedicati appositi capitoli al sistema dei limiti e delle tutele sotto il profilo civilistico (rumore da vicinato, deroghe, concetto di tollerabilità, ecc.) e penale che rappresentano un valido supporto anche alle attività del consulente tecnico di parte e di ufficio (CTP e CTU).   Marco CasellatoAvvocato del Foro di Rovigo e Dottore di ricerca in Diritto penale. Membro della Camera penale rodigina ed autore di diverse pubblicazioni su riviste specializzate di Diritto penale e processuale penale. Matteo CerutiAvvocato del Foro di Rovigo, appartenente all’Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto, membro del Comitato editoriale della Rivista giuridica dell’ambiente e della Redazione della RGA online. Autore di diversi articoli e pubblicazioni in materia di Diritto amministrativo e dell’ambiente.Vincenzo PellegriniAvvocato del Foro di Treviso, appartenente all’Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto, già Professore a contratto di Legislazione ambientale e Diritto comunitario dell’ambiente.Pierfrancesco ZenAvvocato del Foro di Padova, appartenente all’Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto e cofondatore del Centro Studi Tecnojus. Autore di diverse pubblicazioni letterarie e giuridiche, quest’ultime specie in materia di Diritto amministrativo e civile.

Pierfrancesco Zen, Marco Casellato, Matteo Ceruti, Vincenzo Pellegrini | Maggioli Editore 2021

Indice

Rumori molesti: la vicenda in Cassazione

Il Tribunale ha inizialmente riconosciuto la legittimità delle lamentele dei residenti, basandosi su una consulenza tecnica che ha confermato il superamento dei limiti di decibel consentiti. Di conseguenza, il Tribunale ha liquidato una somma di 1.000 euro ai cittadini come risarcimento.

Il Comune di Albissola ha impugnato questa decisione con appello principale, mentre i due attori hanno proposto appello incidentale relativamente all’ammontare del danno loro liquidato.

La Corte di appello di Genova ha rigettato l’appello principale ed ha accolto quello incidentale, riconoscendo ai due appellanti la somma di 3.000 euro anziché quella di 1.000 euro inizialmente liquidata. Questa sentenza è oggetto di ricorso per Cassazione da parte del Comune di Albissola. Per contro si sono costituiti i residenti per chiedere il rigetto del ricorso.

Vediamo quali sono le ragioni alla base della decisione in Corte di Cassazione.

Le ragioni della decisione in Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Genova. La consulenza tecnica ha rilevato rumori eccessivi sia a finestre chiuse sia aperte, in diverse ore del giorno, corroborati da prove testimoniali. La Corte ha rigettato l’argomento del Comune secondo cui il CTU avrebbe erroneamente applicato il DPCM del 1997, relativo alle attività produttive, invece che alle manifestazioni culturali.

La Corte di Cassazione ha sostenuto che la tollerabilità del rumore deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle circostanze concrete. La Corte ha inoltre osservato che l’interesse pubblico non può giustificare il sacrificio dei diritti privati oltre il limite della tollerabilità.

Le contestazioni del Comune

Il Comune ha contestato l’applicazione del DPCM del 1997, sostenendo che le manifestazioni culturali non rientrano nelle attività regolamentate da tale decreto. Inoltre, il Comune ha richiamato il proprio regolamento del 2004, che consente livelli di rumore fino a 70 decibel per eventi all’aperto.

Il Comune ha anche contestato la liquidazione del danno, sostenendo che la valutazione è stata erroneamente effettuata su base equitativa. La Corte ha respinto queste contestazioni, rilevando che i limiti regolamentari sono indicativi e che anche immissioni entro tali limiti possono essere considerate intollerabili in specifiche circostanze.

Il Comune risarcirà i residenti

La Corte ha ribadito che anche un ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose che ledano i diritti soggettivi dei privati. L’ente può essere quindi condannato sia al risarcimento del danno che a prendere misure per ridurre il rumore sotto la soglia di tollerabilità.

Il ricorso del Comune è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha sottolineato che la questione dell’interesse pubblico era già stata esaminata e che la prevalenza di tale interesse non può giustificare il superamento della normale tollerabilità del rumore. Le spese legali sono state assegnate al Comune.

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Ordinanza Num. 18676 – 09/07/2024

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