Nella Gazzetta Ufficiale n.257 del 3 novembre 2016 è stato pubblicato il regolamento (decreto 29 settembre 2016, n. 200 del Ministero dell’Ambiente) che contiene la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
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Ricapitoliamo. Il decreto legislativo n. 105/2015, in vigore dal 29 luglio 2015, ha recepito la Direttiva 2012/18/UE, la cosiddetta “Seveso III”, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Come sappiamo, il nome della direttiva deriva dall’incidente di Seveso, avvenuto il 10 luglio 1976 nell’azienda ICMESA di Meda. La fuoriuscita, e successiva dispersione, di una nube di diossina TCDD investì una vasta area di terreni dei comuni limitrofi della bassa Brianza, In particolare quello di Seveso. Proprio questo grave incidente ha spinto gli Stati dell’UE a dotarsi di una politica comune in materia di prevenzione dei grandi rischi industriali a partire dal 1982.
Articoli 21 e 32 decreto 105/2015
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve definire le modalità di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, da adottarsi con regolamento.
Dall’entrata in vigore del regolamento pubblicato nella G.U. del 3 novembre, cioè il 18 novembre, l’allegato G al decreto legislativo medesimo non è più applicabile.
Regolamento del 3 novembre: i contenuti
Il regolamento pubblicato il 3 novembre disciplina, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 105, le forme di consultazione della popolazione (persone fisiche o giuridiche, singole e associate, enti, organizzazioni o gruppi portatori di un interesse concreto e qualificante alle azioni derivanti dal piano di emergenza esterna) relativamente alla predisposizione, alla revisione e all’aggiornamento del piano di emergenza esterna.
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Il Prefetto, prima dell’adozione del piano d’emergenza, procede, d’intesa con il comune o con i comuni interessati, alla consultazione della popolazione. Nel corso della revisione e dell’aggiornamento del piano di emergenza esterna con le stesse modalità, il Prefetto consulta la popolazione.
Ai fini della consultazione, devono essere a disposizione di tutti, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni prima dell’inizio della consultazione.
- a) la descrizione e le caratteristiche dell’area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;
- b) la natura dei rischi;
- c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;
- d) le autorità pubbliche coinvolte;
- e) le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;
- f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.
Durante tale periodo la popolazione puo’ presentare al Prefetto proposte o richieste relativamente all’oggetto della consultazione.
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