È stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 162 del 13 luglio 2016 il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127, contenente Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Si tratta di uno dei diversi decreti previsti dalla c.d. Riforma Madia; le nuove norme entreranno in vigore il prossimo 28 luglio 2016.
Leggi anche Riforma Madia. Pubblicato in Gazzetta il Decreto SCIA: analisi e testo
Le novità
Il Legislatore ha, di fatto, integralmente riscritto gli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-1uinquies della Legge n. 241/90 che rappresentano le norme di riferimento in materia. Fra le novità più interessanti segnaliamo:
1) la conferenza di servizi istruttoria: può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati;
2) la conferenza di servizi decisoria: è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici; quando l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti;
3) la conferenza preliminare: può essere indetta per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l’amministrazione procedente, su motivata richiesta dell’interessato (nei successivi 5 giorni), corredata da uno studio di fattibilità; ha lo scopo di indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati;
4) la conferenza per la valutazione di impatto ambientale: è prevista qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, per l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto (cfr. art. 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
Diverse sono le modalità possibili per le varie ipotesi di conferenza: di norma si avrà la modalità asincrona, mentre la modalità sincrona (con la presenza simultanea dei rappresentanti delle amministrazioni interessate) è riservata ai casi più complessi.
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La Conferenza semplificata
Largo spazio è previsto per la conferenza semplificata, indetta dall’amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:
a) l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove non diversamente previsto, il suddetto termine è di 90 giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
Le determinazioni delle singole amministrazioni coinvolte, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine previsto, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito.
Scaduto il termine previsto, l’amministrazione procedente entro 5 giorni lavorativi adotta:
– la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;
– la determinazione di conclusione negativa della conferenza (che produce l’effetto del rigetto della domanda) qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili.
Nei casi più complessi è previsto l’utilizzo della conferenza simultanea, per la quale è possibile anche la presenza in via telematica dei rappresentanti delle amministrazioni interessate. Anche in questo caso i lavori della conferenza si concludono non oltre 45 giorni dalla prima riunione (ovvero 90 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni). Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.
Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.
All’esito dell’ultima riunione, e comunque entro il termine di conclusione, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
Prevista, infine, la possibilità di proporre opposizione da parte della amministrazioni partecipanti dissenziente, sulla quale si esprimerà il Consiglio dei Ministri. Per tutte le altre novità rinviamo alla lettura del testo integrale del Decreto di seguito riportato: SCARICA IL DECRETO
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