Chi ci segue sa che ci occupiamo da sempre del tema dell’IVA agevolata per i lavori edilizi. Uno degli aspetti più controversi è quello legato all’aliquota da applicare per i c.d. beni significativi, di cui abbiamo parlato in questo articolo, mentre in un’altra occasione ci si è soffermati su degli esempi concreti di calcolo dell’IVA agevolata sui beni finiti (significativi). Con l’uscita della recente circolare del 8 aprile 2016, n. 12/E, di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate (ne parliamo diffusamente qui) viene fatto un focus sull’aliquota IVA da applicare per una categoria particolare di beni significativi: gli infissi.
IVA agevolata infissi: cosa dicono le Entrate
Gli infissi e i serramenti per esterni e per interni rientrano a pieno titolo nella classificazione dei beni finiti. Per questa tipologia di prodotti, dunque, l’applicazione dell’IVA agevolata si ha fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
Il quesito è il seguente: le componenti e le parti staccate dell’infisso (le tapparelle, i materiali di consumo per il montaggio come viti, colle, ecc.) siano da considerare come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.
Le Entrate hanno risposto che nel caso di installazione di infissi in cui siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. Solo in presenza di detta autonomia, scrivono le Entrate, il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile.
Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’ infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.
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