Una veranda non autorizzata può danneggiare l’estetica e il decoro architettonico di un edificio anche se non è posizionata sulla facciata principale del medesimo ma nel cortile interno? La risposta a questa domanda la fornisce una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 29 gennaio 2016, n. 1718) nell’atto di decidere in merito ala domanda di rimozione delle verande avanzata da due coniugi.
Nel caso preso in esame, il proprietario di un appartamento con affaccio sul terrazzo condominiale, aveva realizzato una veranda. Contestualmente a ciò gli era stato opposta l’obiezione che quest’ultima violava il decoro architettonico con conseguente richiesta di rimozione del manufatto. Il proprietario dell’appartamento aveva dal canto suo eccepito che in quella occasione non si poteva parlare di decoro architettonico dal momento che la veranda si trovava all’interno e non sulla facciata principale dell’edificio.
I giudici della Cassazione hanno respinto tale eccezione affermando che per decoro architettonico deve intendersi l’estetica dell’edificio, costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle parti una fisionomia armonica, anche se non si è in presenza di un edificio di particolare pregio artistico.
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Il fatto che in un precedente citato dalla Corte di Appello fosse stato “escluso il carattere lesivo di una veranda realizzata da un condomino sulla terrazza a livello del proprio appartamento nella parte retrostante del fabbricato”, non implica che sempre e in ogni caso sia legittima la creazione di verande in corrispondenza di facciate interne (spiegano i giudici della Suprema Corte).
E non soltanto, la stessa sentenza citata e le successive hanno rimesso al giudice di merito il compito di stabilire volta per volta se in concreto ricorra il denunciato danno all’aspetto della facciata, esterna o interna che sia, cosicché “non costituisce motivazione appagante limitarsi a rilevare che trattasi di facciata interna”. È insomma necessario valutare caso per casi anche tali fattispecie: anch’esse sono idonee a ledere il decoro architettonico.
È evidente anche da questa sentenza come il tentativo di utilizzare al meglio gli spazi esterni della abitazione sia una legittima aspirazione di ogni proprietario che spesso però si scontra con i limiti posti dalla legislazione permessualistica. Tendenzialmente ciò avviene tramite l’installazione di strutture leggere idonee allo scopo: pergolati, tettoie, gazebi ed altri elementi di arredo. Ma quanti si domandano, prima di procedere, se sia necessario o meno premunirsi di un idoneo titolo abilitativo?
Per sopperire a tale mancanza Ediltecnico presenta l’e-book intitolato Gli interventi edilizi per le opere precarie da esterni, una vera e propria guida che si pone lo scopo di fornire la definizione delle diverse tipologie di installazioni possibili negli spazi esterni e di individuare il relativo titolo edilizio necessario alla luce della giurisprudenza più recente e del dato normativo: solo così, infatti, sarà possibile evitare errori e conseguenti sanzioni.
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