Bonus Mobili e accorpamento immobili: come calcolare la detrazione?

In caso di ristrutturazione di un’abitazione che a fine lavori sarà accorpata ad un’altra, quali sono i limiti di detraibilità del Bonus Mobili? I chiarimenti dalle Entrate

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Bonus Mobili e accorpamento immobili, si ha diritto o meno ad una doppia agevolazione? Il quesito è stato posto da una contribuente a “La posta di FiscoOggi”, la rubrica di fiscoggi.it a cura dell’Agenzia delle Entrate.

Il caso in oggetto interessa la ristrutturazione di un’abitazione che, a fine lavori, sarà accorpata ad un’altra. La contribuente pone inoltre i seguenti dubbi: come inserire l’acquisto dei mobili nella precompilata, trattandosi di due unità immobiliare censite separatamente? Quali sono i limiti di detraibilità?

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Nella risposta, a cura di Paolo Calderone, si fa riferimento alla Circolare delle Entrate n.17 del 2023 del 26 giugno 2023, dove vengono, appunto, dettagliati i limiti di detraibilità nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa.

Vediamo nel dettaglio quale spiegazione è stata fornita alla contribuente.

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Bonus Mobili: quando viene riconosciuto più volte?

La detrazione fiscale per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è un beneficio che si applica al 50% delle spese sostenute, ma con alcune specifiche per il 2023 e il 2024. Nel 2023, la detrazione è calcolata su un limite massimo di 8 mila euro, mentre nel 2024 tale importo si riduce a 5 mila euro. È importante sottolineare che tale limite è legato a ogni singola unità immobiliare coinvolta nella ristrutturazione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando un contribuente esegue interventi su più unità immobiliari, il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.

Pertanto, in risposta alla contribuente viene citata la Circolare 17/e del 2023 dove si legge che nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 3).

Ciò anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo (per esempio, fienile).

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Foto:iStock.com/sturti

Redazione Tecnica

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