Il quesito è stato posto da una contribuente a “La posta di FiscoOggi”, la rubrica di fiscoggi.it a cura dell’Agenzia delle Entrate.
Il dubbio interessa una seconda casa non locata situata nello stesso Comune dell’abitazione principale della contribuente. L’immobile inoltre è oggetto di una ristrutturazione straordinaria.
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Nella risposta, a cura di Paolo Calderone, si fa riferimento all’articolo 36, comma 3, del Tuir dove viene disciplinato il reddito dei fabbricati.
Vediamo nel dettaglio quale spiegazione è stata fornita alla contribuente.
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Cosa prevede il TUIR
La normativa fiscale, nell’articolo 36, comma 3, del Tuir, prevede casi nei quali gli immobili non generano reddito di fabbricati e, pertanto, non devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi.
Tra queste eccezioni, figura l’immobile per il quale sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Questa disposizione mira a favorire gli interventi di miglioramento e recupero del patrimonio edilizio.
Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione chiariscono che il proprietario non è tenuto a indicare l’immobile nella dichiarazione solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento edilizio.
Tuttavia, questa esenzione si applica a condizione che durante tale periodo l’unità immobiliare non sia stata utilizzata.
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In altre parole, se l’immobile è stato oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, e nel periodo corrispondente non è stato destinato a fini abitativi o commerciali, il proprietario è esentato dall’inserirlo nella dichiarazione dei redditi.
Questa normativa riflette la volontà di incentivare gli interventi di riqualificazione edilizia, fornendo un beneficio fiscale per gli immobili che subiscono tali lavori. Ma fondamentale è il rispetto delle condizioni specificate nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione, per garantire l’applicabilità dell’esenzione.
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