Certificato di collaudo statico, come si fa?
Cosa deve contenere?
In caso di esito positivo, la procedura di collaudo si conclude con l’emissione del certificato di collaudo statico, che deve contenere tutte le informazioni previste dal capitolo 9 delle NTC 2018, e in particolare:
− verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni di controllo svolte (prove di carico, controlli non distruttivi o distruttivi sulle strutture in opera, ecc.);
− relazione sul progetto strutturale e sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte;
− giudizio di collaudabilità o non collaudabilità delle strutture e della loro ispezionabilità ai fini della manutenzione, con riferimento all’intero periodo della loro vita utile o vita nominale.
Il certificato di collaudo statico deve comprendere le seguenti sezioni:
1) premessa;
2) verbale di sopralluogo;
3) relazione tecnica;
4) caratteristiche dei materiali impegnati;
5) prove di carico sulle strutture e controlli dei materiali (rif. Circolare esplicativa, paragrafo C9.2);
6) certificazione di collaudo statico.
Certificato di collaudo statico: quando non si può rilasciare?
Qualora vi siano non conformità irrisolte, il collaudatore statico deve interrompere le operazioni e non può concludere il collaudo statico. Le criticità devono essere irrisolvibili (da parte del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista) e tali da compromettere le prestazioni dell’opera. A questo punto, il collaudatore conclude le proprie attività rilasciando il certificato riportante la motivata non collaudabilità delle strutture.
F.A.Q. – Le 2 domande più frequenti sul certificato di collaudo
1) Quali sono i contenuti minimi di una relazione a struttura ultimata?
I contenuti minimi di una relazione a struttura ultimata sono riportati i dati:
- del progetto architettonico,
- del progetto delle strutture realizzate in opera,
- del progetto delle strutture prefabbricate,
- della direzione dei lavori delle opere strutturali,
- dell’imprese esecutrici delle varie opere strutturali,
- della ditta fornitrice dei manufatti prefabbricati,
- gli estremi della denuncia opere in c.a.,
- gli estremi dell’eventuale integrazione denuncia opere in c.a.,
- breve descrizione delle opere strutturali eseguite indicando l’inizio dei lavori, la data di getto delle varie opere strutturali, indicazioni sulle opere geognostiche eseguite.
Inoltre occorre riportate i dati relativi alla classe di resistenza del calcestruzzo utilizzato, con copia della certificazione del controllo del processo produttivo, con i dati relativi ai provini inviati in laboratorio riportando il riferimento del certificato delle prove eseguite ed allegando gli stessi certificati.
In merito all’acciaio occorre riportare la tipologia di acciaio utilizzato, copia del dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale, il nominativo della ditta produttrice e copia dei certificati di prova eseguiti sulle barre d’acciaio. Se disponibili riportare in allegato certificato di qualificazione del processo di trasformazione ed il certificato di qualificazione del processo di trasformazione della ditta produttrice.
In caso di strutture di carpenteria metallica, occorre riportare le indicazioni in merito al prelievo di almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione.
Per le strutture in legno occorre riportare copia della certificazione della marcatura o in alternativa copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici rilasciato alla ditta. fornitrice di elementi strutturali in legno.
Per gli elementi prefabbricati occorre riportare i certificati di origine e qualità.
In merito alle prove eseguite dal direttore dei lavori occorre riportare gli esiti delle prove di carico, prove sclerometriche e/o con metodo Sonreb e/o altre tipologie di prove non distruttive con relativo esito. Infine, riportare gli estremi del Piano di Manutenzione della parte strutturale dell’opera e firmare in calce l’intero documento riportando la data di redazione del documento.
2) Cosa occorre necessariamente riportare in un verbale di visita di collaudo?
Il verbale di visita di collaudo viene redatto dal Collaudatore in corso d’opera durante l’esecuzione delle opere strutturali. Il verbale deve contenere:
- i riferimenti normativi relativi all’opera da realizzare (capitoli NTC 2018 ed eventuali norme UNI),
- la data e l’orario di visita in cantiere,
- i nominativi delle persone presenti in cantiere come il direttore dei lavori, rappresentante dell’impresa appaltatrice e eventuali subappaltatori delle opere specialistiche strutturali,
- una descrizione delle opere realizzare e in fase di realizzazione durante il sopralluogo,
- tutte le verifiche effettuate dal collaudatore durante la visita, come: prove di carico, prove strumentali e indagini non distruttive come prove sclerometriche, prove pacometriche e prove Sonreb.
Ne caso di strutture in acciaio si riportano le verifiche effettuate sulle bullonature, le saldature ed eventuali ulteriori prove e verifiche ritenute necessarie dal collaudatore. Allo stesso modo anche per le strutture in legno si effettueranno i controlli necessari per la corretta realizzazione dell’opera dal punto di vista strutturale.
Il verbale si conclude con la firma del Collaudatore ed eventuali firme dei partecipanti alla visita di collaudo (direttore dei lavori imprese esecutrici)
Certificato di collaudo: la modulistica
Check list attività e documentazione di collaudo
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L’intera modulistica è disponibile on line con l’acquisto del volume:
Ecco l’indice del libro:
- Il collaudo
- Requisiti delle figure professionali coinvolte nelle opere strutturali
- Controlli di accettazione del calcestruzzo
- Controlli per acciaio da calcestruzzo
- Esame degli elaborati progettuali dell’opera
- Gli accertamenti discrezionali
- Collaudo statico di strutture esistenti mediante indagini diagnostiche
- Il collaudo di strutture in cemento armato
- Il collaudo di strutture in muratura
- Il collaudo di strutture in acciaio
- Il collaudo di strutture lignee
- Il collaudo di opere geotecniche
- Il collaudo dei ponti
- Il collaudo di strutture temporanee
- Casi studio
- Appendice – Modulistica
Esempio di caso studio
Collaudo statico di un Palazzetto dello Sport
Questo caso studio riguarda una campagna di indagini conoscitive sulle strutture portanti di un Palazzetto dello Sport al fine di verificare la sicurezza statica dell’impianto sportivo e successiva emissione del certificato di collaudo statico.
Sono state eseguite 3 prove di carico al fine di verificare l’idoneità delle strutture portanti orizzontali e verticali a sopportare i sovraccarichi accidentali previsti dalla normativa vigente. Inoltre, sono state eseguite 3 indagini magnetometriche, su pilastri appartenenti al piano terra (q.ta 0,00) al fine di determinare preventivamente la posizione delle barre d’armatura e delle relative staffe. Infine, sono state eseguite 3 indagini Sonreb su pilastri in c.a. del piano terra (q.ta 0,00), consistenti nella combinazione dei risultati ottenuti dalle prove ultrasoniche e dalle battute sclerometriche.
Il caso studio prosegue con la descrizione:
- dei metodi d’indagine e delle attrezzature,
- del rilievo magnetometrico delle armature con pacometro,
- del metodo combinato Sonreb,
- delle prove di carico su strutture portanti e su strutture orizzontali,
- dei risultati ottenuti durante il ciclo di prova.
Nel certificato di prova sono riportati i dati rilevati durante l’esecuzione della prova di carico, dalla cui elaborazione si ricava la Permanenza (R), derivante dal rapporto percentuale fra lo spostamento residuo e la freccia massima; il comportamento della struttura esaminata è tanto migliore quanto più il valore di R è prossimo a zero.
Collaudo statico: cos’è?
Il collaudo consiste in una serie di operazioni messe in atto per verificare il corretto funzionamento di un’opera prima che venga destinata all’utilizzo. Durante il collaudo si misura la risposta dell’opera progettata simulando condizioni identiche a quelle reali alle quali si prevede che l’opera sarà sottoposta durante il suo utilizzo. Il collaudo statico è il giudizio sul comportamento e sulle prestazioni delle parti dell’opera che hanno funzione portante. Le opere strutturali non possono essere poste in esercizio prima del relativo collaudo statico.
Collaudo statico, a quali norme bisogna fare riferimento?
Il Regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229: fu la prima norma a disciplinare l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice e armato, sia pubbliche che private. Riferimenti: articoli 4 e 51.
La legge 5 novembre 1971, n. 1086 si prefiggeva “di assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e di evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità”. La legge definisce le figure professionali che possono eseguire il collaudo. Riferimento: articolo 7. La 1086 fissa inoltre i criteri di emanazione e di aggiornamento delle norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni. Riferimento: art. 21.
La Circolare Min. LLPP 11951 del 14 febbraio 1974 chiarisce che il collaudo statico debba riguardare tutte le opere di ingegneria civile.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (TU dell’edilizia) stabilisce che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico. Riferimento: articolo 67.
Le NTC 2018 e la Circolare esplicativa del 21 gennaio 2019, n. 7 rendono indubbio che il collaudo statico debba essere esteso alle opere con struttura in muratura e in legno. Con le NTC 2018 sono soggetti a collaudo statico anche gli interventi di miglioramento sismico e adeguamento sismico delle strutture. Riferimento: capitolo 9 delle NTC e paragrafo C9.2 della Circolare.
>>> La definizione più approfondita del collaudo statico, l’elenco e l’analisi più esaustivi della normativa si trovano sempre all’interno del libro “Il collaudo statico delle strutture”.