TASI 2015, anche quest’anno giunge il momento per il contribuente proprietario di casa di fronteggiare il fisco: il 16 giugno scade il primo termine per il pagamento dell’acconto di IMU e TASI. Analizziamo 3 punti all’ordine del giorno che devono assolutamente essere messi in evidenza.
Chi paga l’acconto
Sia per l’IMU che per la TASI, l’acconto va calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai comuni per i dodici mesi dell’anno precedente. Va pertanto versato il 50% di quanto pagato nel 2014. Resta inteso che i contribuenti possono effettuare i pagamenti in un’unica soluzione se già conoscono le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali.
In totale, ad oggi sono 1937 le delibere pubblicate finora dal MEF con le aliquote decise dai Comuni per TASI e IMU ma è presto per fare consuntivi dal momento che il quadro di finanza locale è ancora incerto e i Comuni hanno tempo fino al 30 luglio per decidere i livelli del Fisco immobiliare.
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La TASI deve essere pagata sia dal proprietario che dall’inquilino. A quest’ultimo spetta il pagamento di una percentuale compresa tra il 10 e il 30%, in base a quanto stabilito dal proprio Comune di residenza. Se il Comune non delibera la quota a carico dell’affittuario, viene applicata in via residuale ed automatica la percentuale minima del 10% (con il restante 90% a carico del proprietario). L’IMU rimane invece ad esclusivo carico dei proprietari, anche nel caso in cui si tratti di immobili affittati.
Leggi anche TASI 2015, le scadenze all’orizzonte: come non farsi trovare impreparati.
Tetto aliquote
La legge 190/2014 ha confermato per il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per lo scorso anno (ovvero del 10,6 per mille, quale somma tra aliquote IMU e TASI fino ad un surplus dello 0,8 per mille) congelando l’aliquota massima del 2,5 per mille per le abitazioni principali e del 10,6 per mille per tutti gli altri immobili. Rimane pertanto anche per quest’anno la possibilità per i Comuni di introdurre l’aliquota supplementare TASI dello 0,8 per mille, a condizione di prevedere specifici sconti.
Bollettini precompilati
Niente obbligo per i Comuni di spedire a casa i bollettini precompilati TASI: il tributo sulla casa deve essere versato in autoliquidazione e spetta al contribuente fare i calcoli e pagare quanto dovuto.
Insomma per la dichiarazione TASI valgono le regole e il modello dell’IMU (pertanto non va presentata se a suo tempo è già stata fatta la dichiarazione IMU e non ci sono state variazioni al 31 dicembre 2014). Quindi, ad esempio, i (pochi) pochi conduttori che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione potranno utilizzare il campo “annotazioni” per specificare la loro condizione. Ad affermarlo è il dipartimento Finanze (circolare 2/DF/2015): viene pertanto respinta l’idea di utilizzare i tanti modelli che i Comuni hanno predisposto in assenza dell’intervento ministeriale per facilitare i controlli sul versamento del tributo, e che avrebbero imposto ai contribuenti un complicato slalom fra dichiarazioni diverse a seconda dell’ente in cui è collocato l’immobile.
Viene di fatto piantato un metaforico “chiodo dalla circolare ministeriale” nel nome di una “semplificazione” motivata anche con il fatto che la preannunciata riforma della tassazione immobiliare locale (in prospettiva 2016) con cui IMU e TASI dovrebbero confluire nuovamente sotto lo stesso tetto permette di valicare “la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione”.
Per sapere proprio tutto in vista della scadenza del 16 giugno Maggioli Editore suggerisce l’ebook IMU, TASI e TARI di Stefano Baruzzi: l’edizione (aggiornata al 18 maggio 2015) di questo utilissimo strumento esamina la normativa di riferimento della IUC e fornisce il commento sistematico della disciplina, con particolare attenzione alle principali novità. Completato da esempi di calcolo e compilazione dei modelli di versamento e in appendice dalle FAQ IMU/TASI del Ministero dell’economia e delle finanze, il testo si configura come un’agile guida pratica al calcolo dei tributi in oggetto, con indicazioni circa le regole da seguire e le verifiche da effettuare, tenuto conto delle nuove regole per l’utilizzo degli F24 e i coefficienti 2015 per i fabbricati “D contabili”.
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