Normalmente gli oneri della gestione rifiuti gravano sull’appaltatore, che è il produttore del rifiuto, ma ci sono casi in cui gli oneri pesano anche sul committente.
“L’appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio è, di regola, il produttore del rifiuto; su di lui gravano, quindi, i relativi oneri (della gestione rifiuti ndr), pur potendosi verificare, come osservato in dottrina, casi in cui, per la particolarità dell’obbligazione assunta o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull’attività dell’appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto. La verifica delle singole posizioni costituisce, peraltro, un accertamento in fatto demandato al giudice del merito”.
È la sentenza della Corte di Cassazione n. 11029/2015 depositata il 16 marzo che fornisce chiarimenti sul ruolo dell’appaltatore nelle attività di gestione rifiuti, sui suoi obblighi e sulle responsabilità da distinguere rispetto alle diverse figure del committente e del subappaltatore.
Nessuna fonte legale individua committente e subappaltatore come gravati da un obbligo di garanzia in relazione all’interesse tutelato e il correlato potere giuridico di impedire che l’appaltatore commetta il reato di abusiva gestione rifiuti.
“Si è così osservato come il committente non abbia alcun potere giuridico di impedire l’evento del reato di abusiva gestione rifiuti commesso dall’appaltatore, poiché ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori nel suo interesse ai sensi dell’articolo 1662 cod. civ., ad esempio verificando la conformità dei materiali utilizzati a quelli pattuiti o l’esecuzione delle opere a regola d’arte, ma non gli è consentito di interferire sullo svolgimento dei lavori a tutela degli interessi ambientali, salvo nel caso in cui questi coincidano col suo interesse contrattuale. Ha la facoltà di controllare la qualità dei materiali utilizzati per il riempimento del terreno, ma non il potere (e non certamente l’obbligo) di chiedere all’appaltatore se è abilitato allo smaltimento dei rifiuti e, tanto meno, di impedire all’appaltatore non autorizzato di smaltire i rifiuti che lui utilizza per lo svolgimento dell’appalto. Conclusioni analoghe sono state tratte nel caso in cui il committente dei lavori sia anche proprietario dell’area su cui i lavori sono eseguiti, poiché come tale egli non ha alcun potere giuridico specifico verso l’appaltatore, posto che i rapporti reciproci sono regolati soltanto dal contratto di appalto (così Sez. 3, n. 40618 del 22/9/2004, Bassi, cit.)”.
Il succo della questione, insomma, consiste nel fatto che normalmente gli oneri della gestione rifiuti gravano sull’appaltatore, produttore del rifiuto, ma in alcuni casi tali oneri pesano anche sul committente.
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