Per tutti gli impianti termici civili il nuovo termine per l’integrazione del libretto di impianto termico civile da 35 kW in su (come previsto dall’art. 284, comma 2 del d.lgs. 152/2006) slitta al 31 dicembre 2015 il termine.
Il Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006) prevede infatti che quegli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW debbano essere muniti di un libretto di impianto centrale, da conservare nell’edificio o nell’unità immobiliare interessata.
A effettuare la compilazione del libretto di impianto per le verifiche periodiche dell’impianto è il responsabile dell’esercizio e della manutenzione. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale subentrante l’originale del libretto di impianto, ben aggiornato.
Il modo in cui il libretto di impianto deve essere redatto è descritto all’articolo 284, comma 2 del Dlgs 152/2006. Leggi anche Libretto di impianto per la climatizzazione, ecco un esempio di compilazione.
Libretto di impianto: la storia dei rinvii
La prima scadenza del 2012
L’articolo 284 comma 2 del Codice dell’ambiente imponeva che per quegli impianti termici civili il libretto di impianto fosse integrato, entro il 31 dicembre 2012, con la dichiarazione di conformità dell’impianto caratteristiche tecniche indicate all’articolo 285 dello stesso Codice dell’Ambiente. L’impianto doveva inoltre essere dichiarato (sempre entro il 31 dicembre 2012) idoneo a rispettare i valori limite di emissione dell’articolo 286.
La seconda scadenza del 2014
L’articolo 11, comma 7, del Dl 91/2014 spostò la scadenza al 25 dicembre 2014: tra gli adempimenti integrativi da presentare figura quell’atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche dell’articolo 285 del Codice dell’Ambiente; queste caratteristiche erano prima scomparse per l’entrata i vigore del comma 52 dell’articolo 34 del Dl 179/2012, poi sono state reinserite con l’articolo 11, comma 9 del Dl 91/2014, con termine al 25 dicembre 2014.
Col Milleproroghe la scadenza per l’integrazione del libretto di impianto è il 31 dicembre 2015
Il Milleproroghe, al comma 2-bis dell’articolo 12, ha spostato il termine al 31 dicembre 2015. Leggi l’articolo Milleproroghe, ok definitivo: sfratti, libretto di impianto e Sistri.
Il libretto di impianto deve essere integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie che servono per rispettare i valori limite del Codice dell’ambiente, all’articolo 286.
Sanzioni per chi non redige il libretto di impianto
La sanzione amministrativa va da 516 a 2.582 euro e viene colpito il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige, o redige in modo incompleto, il documento con l’indicazione delle manutenzioni, o non lo trasmette all’autorità competente. La stessa sanzione è prevista nel caso in cui venga mantenuto in esercizio un impianto termico non conforme.
PS. Abbiamo pubblicato la foto del gatto che dorme sul termosifone per divertimento. Con “impianto termico”, però, non s’intende solo il termosifone, ma tutto l’impianto termico civile, che deve essere a norma.
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