Tra le molteplici semplificazioni e modifiche introdotte in materia edilizia dallo Sblocca Italia, di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, suscita certamente notevole interesse la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia anche nelle aree industriali dismesse, in deroga agli strumenti urbanistici.
Infatti, l’articolo 17, comma 1, lett. e), della citata legge 11 novembre 2014, n. 164 (Sblocca Italia) ha modificato la disciplina per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
In particolare viene ora ammessa, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico.
In precedenza la deroga poteva essere richiesta, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, esclusivamente per i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati”.
Inoltre, secondo lo Sblocca Italia, il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, in base allo Sblocca Italia può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché, nei casi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse anche le destinazioni d’uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
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