La sospensione dei lavori per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire costituisce un’interruzione delle opere, e non è di una proroga del termine di fine lavori. Sussiste l’obbligo di motivazione?
Con il rilascio del titolo abilitativo edilizio vengono assegnati i termini per la realizzazione dell’opera: devono essere iniziati entro un anno dal rilascio e ultimati entro tre anni dal loro inizio.
Quindi i lavori per la costruzione degli interventi edilizi devono essere effettuati entro il periodo di validità del permesso di costruire.
Può accadere che durante la realizzazione delle opere vi siano delle interruzioni non dovute alla volontà del titolare del permesso di costruire, come si è verificato in un caso reale, nel quale i lavori sono stati sospesi dal Pretore appellato, su ricorso di una società, titolare di concessione mineraria per la captazione e l’imbottigliamento di acqua mineralizzata per consumo umano, che sosteneva che l’area interessata dalla costruzione fosse inedificabile perché interessata dalla suddetta concessione mineraria.
Dai fatti rappresentati, risulta che non si sono mai verificate le condizioni per la decadenza della concessione edilizia originaria, atteso che l’avvio dei lavori è intervenuto nei termini, ma la loro esecuzione è stata sospesa dal Pretore e tale sospensione si è protratta per lungo periodo, fino alla sentenza della Corte di Appello che ha escluso che i limiti derivanti dalle disposizioni del d.p.r. n. 236 del 1988 comportassero l’inedificabilità dell’area, bensì l’assunzione di particolari cautele nell’esecuzione delle opere.
La sospensione dei lavori per fatti estranei alla volontà del titolare del titolo abilitativo edilizio costituisce fatto interruttivo dei termini di esecuzione delle opere, e non di proroga del termine.
Il termine triennale di ultimazione dei lavori deve ritenersi, infatti, interrotto o sospeso in presenza di un factum principis che determini un impedimento assoluto alla loro esecuzione, casistica nella quale ben può rientrare la sospensione lavori disposta dal Pretore ex art. 1171 c.c. per denunzia di nuova opera o di danno temuto (Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2000, n. 597).
La ricostruzione del succedersi temporale dei fatti e l’improprio uso del termine “proroga” evidenziano l’insussistenza dell’asserito obbligo di motivazione.
L’obbligo di motivazione sussiste, infatti, ove l’amministrazione eserciti una facoltà e non già quando l’atto è doveroso, come nel caso di specie, in cui la concessione del termine è la necessaria conseguenza del venir meno del fatto interuttivo del decorso dell’originario termine di durata del titolo abilitativo edilizio di cui trattasi.
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