Permesso di costruire in relazione a manufatti di non facile collocazione all’interno del novero complessivo delle strutture in edilizia: di quante sfumature si compone il capitolo della disciplina del titolo edilizio in specifica relazione a case mobili, camper e roulotte?
Qualche settimana fa avevamo esplorato l’argomento citando alcune sentenze amministrative anche alla luce delle importanti novità contenute nel nuovo Decreto Casa (legge n. 80 del 23 maggio 2014). A tal proposito, la questione della temporaneità e della stagionalità dell’installazione riveste certamente un ruolo decisivo per comprendere la linea di discrimine che attraversa la materia.
In tal senso è interessante esplorare il contenuto di un’altra pronuncia proveniente da un tribunale amministrativo con riferimento al tema della collocazione di un manufatto di tal genere sul suolo. La sentenza del Tar Liguria, sez.I, 18 febbraio 2014, n. 281 afferma infatti che è legittimo l’ordine di rimozione di una roulotte stabilmente installata all’interno di un suolo privato senza il preventivo rilascio dell’atto di assenso edificatorio, nello specifico caso in cui questa sia utilizzata a fini abitativi.
Nel caso di specie l’allaccio abusivo alle utenze di luce, gas e acqua contribuiva senza ombra di dubbio a far convergere gli indizi verso un evidente utilizzo a fini abitativi del manufatto. In tale circostanza, infatti, la roulotte deve essere chiaramente qualificata alla stregua di costruzione urbanisticamente rilevante, per la quale occorre previo e necessario rilascio di titolo abilitativo (ovvero permesso di costruire), stante la presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario dell’installazione.
A rafforzare questa linea interpretativa giunge un’altra sentenza (TAR Toscana, sez.III, 29 luglio 2009, n. 1319) nella quale si afferma che anche per case mobili e roulotte è necessario il permesso di costruire quando queste siano destinate a esigenze di tipo abitativo, lavorativo o di deposito, a carattere duraturo. Ciò a prescindere da uno stabile ancoraggio al suolo dei manufatti in questione.
Il permesso di costruire assume pertanto valenza imprescindibile nell’installazione di manufatti come roulotte, camper e case mobili.
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