Permesso di costruire, tempo di novità: ecco i moduli unici semplificati

Anche novità in edilizia all’interno del “mare magnum” di innovazioni normative contenute nel Decreto PA: già venerdì scorso vi abbiamo anticipato su queste pagine l’elenco delle innovazioni relative soprattutto allo snellimento degli adempimenti e delle procedure in edilizia.

Risulta ora interessante soffermarsi su quello che si è configurato come anticipazione nei confronti delle novità del Decreto sulla Pubblica Amministrazione: infatti nella Conferenza Unificata (Stato-Regioni e Stato-Autonomia) è giunto l’ok ai due nuovi moduli unici relativi agli interventi edilizi da avviare mediante SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e permesso di costruire. L’obiettivo è ovviamente quello di accelerare e semplificare queste fondamentali procedure in edilizia.

Moduli Unici Semplificati: che cosa sono?
Gli innovativi schemi procedurali provvederanno a sostituire tutti quei moduli che al momento si differenziano tra una regione e l’altra o addirittura tra un regolamento comunale e un altro: una vera rivoluzione nel nome della semplificazione (o almeno è quello che si spera). Ma andiamo a vedere, agilmente, che aspetto hanno questi nuovi moduli unici semplificati.

Sono due gli schemi previsti: ciascuno è composto da 3 sezioni (e circa una trentina di pagine). Nella prima sezione debbono essere indicati i dati generali del richiedente e dell’intervento stesso, nella seconda gli eventuali altri soggetti coinvolti nell’intervento edilizio e nella terza i dati contenuti nella relazione tecnica.

Proprio un mese fa sulle pagine di Ediltecnico segnalavamo i prodromi del percorso di riforma intrapreso dalla compagine governativa in materia di edilizia: ecco l’articolo Semplificazione adempimenti in edilizia: grandi novità in rampa di lancio in cui sono passate in rassegna le idee principali in merito al percorso di cambiamento e di semplificazione.

Lo schema generale dei moduli tiene comunque anche conto di una certa quota di discrezionalità da parte delle Regioni: queste ultime possono infatti intervenire mediante adeguamenti necessari al fine di armonizzare lo schema unico con le specifiche normative regionali. È chiaro che l’obiettivo di fondo è quello di ravvicinare il più possibile le modalità e gli adempimenti che all’interno dei vari territorio del nostro paese sovrintendono all’espletamento burocratico e procedurale dei lavori edilizi in casa.

La Valutazione Preventiva di Fattibilità
Tra le novità va anche citato il dimezzamento dei tempi del termine per istruire il permesso di costruire (da 120 a 60 giorni) con riferimento ai Comuni che hanno più di 100mila abitanti: il titolare dell’intervento può richiedere allo Sportello Unico quella che viene definita “valutazione preventiva di fattibilità”, ovverosia una relazione di tipo illustrativo dell’intervento firmata da un progettista abilitato.

Lo Sportello è tenuto a rispondere attraverso un parere, entro il termine di 30 giorni, idoneo a permettere al richiedente di comprendere in via immediata se l’intervento può essere portato avanti oppure no. Questo parere rimane valido per un anno e può tranquillamente essere allegato ad una successiva richiesta di permesso.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento