Viene da dire: Clamoroso al Cibali. L’affaire del POS obbligatorio per i professionisti si sgonfia grazie a una semplice circolare che il Consiglio nazionale forense ha inviato il 20 maggio scorso ai propri membri che fa alcune precisazioni sui pagamenti tramite POS, il cui uso è stato sancito dall’art. 15,comma 2 del decreto legge n. 179/2012.
Il CNF ha analizzato la disposizione di legge che ha scatenato un vero e proprio putiferio tra i professionisti tecnici: “a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito“.
“La previsione”, si legge nella circolare del CNF, “corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata“.
E quindi? Per il Consiglio nazionale forense la disposizione vuole solo indicare che il professionista è tenuto ad accettare tale forma di pagamento.
“In altre parole”, continua la circolare di precisazione sui pagamenti tramite POS, “la volontà delle parti del contratto d’opera professionale resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento”.
“A ben vedere”, prosegue la circolare firmata dal presidente del CNF, Guido Alpa, “la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei fori, per molti colleghi potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato (o il professionista tecnico, n.d.r.) ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito“.
“Così precisati i termini della questione va da ultimo ricordato che la normativa regolamentare di attuazione (DM Sviluppo economico 24 gennaio 2014) fornisce la definizione giuridica di “carta di debito” (“strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale”) e precisa il limite di valore oltre il quale si applica il predetto onere (pagamenti di importo superiore ai trenta euro; cfr. art. 2, comma 1, DM cit.)“.
È la parola fine alla querelle sul POS obbligatorio per i professionisti? Lo vedremo, ma chi meglio degli avvocati, in questo caso, può fornire una risposta adeguata?
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento