È definitivo: il Consiglio di Stato ha stabilito che la realizzazione di una tenda-pergolato (detta anche “pergotenda”) non ancorata in modo fisso al pavimento costituisce gli estremi di un intervento non subordinato al rilascio del permesso di costruire.
Il supremo tribunale amministrativo, attraverso la sentenza 1777 dell’11 aprile 2014 (VI sezione), ha infatti accolto il ricorso di primo grado relativo all’esclusione dal novero degli abusi edilizi della realizzazione di strutture di arredo leggere e amovibili installate su pareti esterne di una unità immobiliare. La tenda-pergolato è, citando le parole della Corte, “una struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione”.
La sentenza fa riferimento al ricorso di un proprietario di casa nella periferia romana. Quest’ultimo aveva realizzato una struttura coperta sul suo terrazzo mentre il Comune aveva successivamente provveduto ad effettuare l’intimazione di sospendere i lavori e a demolire la struttura in legno.
I giudici hanno dichiarato pertanto l’illegittimità di un ordine di demolizione della pergotenda installata su un terrazzo in maniera abusiva specificando che tale “arredo” non provoca un aumento di volume o di superficie coperta e non configura l’alterazione della sagoma o del prospetto dell’edificio.
Questo tipo di manufatto è, a detta dei giudici, qualificabile come arredo esterno nel momento cui si assesti su modeste dimensioni, non modifichi la destinazione d’uso degli spazi esterni e sia facilmente ed immediatamente rimovibile. La pergotenda è quindi un arredo esterno inidoneo a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, grazie alla sua facile e completa “rimuovibilità”: in conclusione, la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso (né sono necessari altri titoli abilitativi nel momento in cui debba subire interventi manutentivi).
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