In edilizia la realizzazione dei volumi tecnici viene differenziata dal regime previsto per la costruzione di nuovi volumi come gli ampliamenti e le sopraelevazioni e, in tale ambito, assume notevole importanza la distinzione degli interventi edilizi per l’applicazione delle relative norme di competenza.
Le norme urbanistico edilizie delineano in generale le opere che rientrano nella fattispecie di volumi tecnici e quelle assoggettate al regime dei nuovi volumi ma, come al solito, è la giurisprudenza che delinea il confine di demarcazione tra le due circostanze.
La IV Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 31 marzo 2014, n. 1512 si è espressa in merito alla sanatoria di un torrino scala che, secondo la ricorrente costituirebbe, tramite il vano scalo, un mero volume tecnico di collegamento del piano inferiore al terrazzo, come tale ammissibile a positiva valutazione paesaggistica perché non determinante incremento di volume.
I Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto, in linea preliminare, che la nozione di “volume tecnico“, non computabile nella volumetria ai fini in questione, corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima.
In sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono esser quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo.
Va pertanto escluso che possa parlarsi di volumi tecnici in relazione a quelle parti del fabbricato che si pongono a sua “integrazione“, come ad esempio il vano scale, di cui il torrino rappresenta la prosecuzione, in quanto è una costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato, implicandone la sopraelevazione, determina un aumento della volumetria precedente.
Nella fatto di specie, quindi, la realizzazione del torrino si è sostanziato in una sopraelevazione che ha comportato un incremento volumetrico dell’immobile e, dal punto di vista visivo, ha determinato una modifica delle facciate con una alterazione dei prospetti dell’edificio che legittimamente l’amministrazione ha stimato, nella sua discrezionalità tecnica, come non paesisticamente compatibile.
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