Vincoli urbanistici, ecco quali non sono indennizzabili

I vincoli urbanistici hanno tra loro una diversa natura e si suddividono, in linea generale, in vincoli che rientrano nella categoria di indennizzabili e vincoli sottratti al regime di indennizzo.

I vincoli urbanistici che non sono indennizzabili, che pertanto non rientrano nelle previsioni dell’ex articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, riguardano intere categorie di beni, quelli di tipo conformativo e i vincoli paesaggistici.

Invece, i vincoli urbanistici soggetti alla scadenza quinquennale, che devono invece essere indennizzati, sono:
– quelli preordinati all’espropriazione ovvero aventi carattere sostanzialmente espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà, se non discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore statale o regionale, attraverso l’imposizione a titolo particolare su beni determinati di condizioni di inedificabilità assoluta;
– quelli che superano la durata non irragionevole e non arbitraria ove non si compia l’esproprio o non venga avviata la procedura attuativa preordinata a tale esproprio con l’approvazione dei piani urbanistici esecutivi;
– quelli che superano quantitativamente la normale tollerabilità, secondo una concezione della proprietà regolata dalla legge nell’ambito dell’articolo. 42 della Costituzione.

L’articolo 42 della Costituzione stabilisce che “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”.

Mentre articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, stabilisce che “Le indicazioni del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione o a vincoli che comportino l’inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L’efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione.”.

Nel merito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999, ha dichiarato incostituzionale il citato articolo 2 della legge 1187 del 1968,  nella parte in cui consente all’amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo secondo le modalità previste dalla legislazione.

Mario Di Nicola

Laureato in Architettura presso l’Università degli Studi di Chieti, facoltà di Architettura di Pescara, iscritto all’Ordine degli Architetti di Teramo, opera presso ufficio tecnico, nei settori Edilizia e Urbanistica. Ha redatto numerosi piani urbanistici e progetti di opere pu…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento