A seguito dell’adozione di strumenti urbanistici generali, il permesso di costruire può essere rilasciato solo per interventi che non risultino in contrasto né con le nuove previsioni urbanistiche né con quelle previgenti.
Infatti, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda.
Si tratta di una misura di salvaguardia che sospende gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti urbanistici.
La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi:
– tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico;
– ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
In tal senso si è espressa anche la Sezione II del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli, con la Sentenza n. 5871 del 19 dicembre 2013 con cui ha stabilito che la misura di salvaguardia prevista dal Testo Unico per l’edilizia, è strumento diretto ad evitare che, nelle more del procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione, le richieste dei privati, fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, finiscano per alterare profondamente la situazione di fatto e, di conseguenza, per pregiudicare definitivamente proprio gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica generale.
L’attività edificatoria rimane regolata dallo strumento urbanistico vigente, salvo il limite che possono essere rilasciate solo titoli abilitativi edilizi che non contrastino con le previsioni del nuovo piano, in attesa di approvazione.
Nel caso in cui, nel corso del procedimento inerente una domanda di permesso di costruire, sopravvenga l’adozione di una strumento urbanistico generale, le condizioni perché tale domanda possa trovare favorevole definizione sono quindi due:
– che l’intervento edilizio sia conforme al piano urbanistico vigente;
che non sia in contrasto con il piano urbanistico adottato.
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