La realizzazione di opere in assenza di specifico titolo abilitativo può risultare regolare, ovvero abusiva, in base all’epoca della loro realizzazione (con relativa procedura di demolizione opere abusive).
È noto, infatti, che soltanto a partire dalla data del 1° settembre 1967, per effetto della legge n. 765/1967 (c.d. legge ponte), di modifica dell’art. 31 della legge urbanistica generale 17 agosto 1942, n. 1150, fu generalizzato per l’attività costruttiva l’obbligo di acquisire un atto di assenso, fino ad allora l’obbligo era limitato ai centri abitati.
In una controversia similare, il Comune ha adottato un ordine di demolizione delle opere ritenute abusive, benché l’epoca della loro realizzazione risulta da documentazione fotografica non munita di data certa ma solo da dichiarazioni sostitutive allegate.
I ricorrenti negano l’effettuazione delle opere di ampliamento indicati dopo il 1967 ed a tale scopo producono copia dell’atto notarile di compravendita e divisione, nel quale le parti contraenti attestano che dopo il 1° settembre 1967 non sono state apportate modifiche all’immobile.
Il Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, sede di Milano, Sez. II, con sentenza del 22 ottobre 2013, n. 2332, ha accolto il ricorso in argomento con il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
Con la citata sentenza n. 2332 del 2013 la Sezione richiama sul punto la diffusa giurisprudenza che, se da una parte non esclude l’onere per il proprietario di provare la realizzazione delle opere prima del 1° settembre 1967, dall’altra pone però in capo al Comune che adotta l’ordine di demolizione un minimo onere probatorio della propria pretesa, soprattutto quando è decorso ormai molto tempo dall’edificazione, al punto che neppure l’Amministrazione è in grado di datare la stessa con sufficiente approssimazione.
In altri termini, il Comune non può limitarsi ad affermare in maniera inconfutabile e senza idoneo supporto probatorio, che l’attività costruttiva è stata svolta dopo il 1967 (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 7 febbraio 2013, n. 373; TAR Campania, Napoli, sez. III, 15 gennaio 2013, n. 290; TAR Umbria, 10 maggio 2013, n. 281).
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