L’esecuzione di piccole opere sia interne che esterne sono generalmente sottratte al rispetto di specifiche norme di settore, ma è sempre così anche nel caso di una realizzazione di una canna fumaria?
Il Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte, sez. I, con la sentenza n. 1052, del 9 ottobre 2013 ha ritenuto che la canna fumaria, realizzata esternamente al muro di fabbrica costituisce illegittimità per violazione del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967″.
Con il citato provvedimento i giudici hanno ritenuto che la realizzazione di una canna fumaria esterna al muro perimetrale costituisce un’opera nuova che non si può ritenere assentita con il permesso di costruire rilasciato ed è quindi abusiva.
Inoltre quale sia la misura esatta poco importa al fine di determinare la legittimità della nuova canna fumaria, essendo rilevante solo il fatto che la distanza preesistente è stata ridotta per effetto della realizzazione della canna fumaria esterna.
Tale riduzione della distanza preesistente deve ritenersi illegittima per la ragione che l’art. 9 del citato d.m. n. 1444 del 1968 prescrive, nelle zone A, che le distanze tra gli edifici “non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico, ambientale”.
La giurisprudenza è consolidata nel qualificare le distanze tra fabbricati indicate dal medesimo d.m. 1444/1968 come inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi aventi carattere pubblicistico, e nell’affermare che le Amministrazioni sono tenute a disapplicare le eventuali norme urbanistiche ed edilizie che prevedano distanze inferiori, le quali debbono intendersi automaticamente sostituite nei rapporti tra privati ed Amministrazioni ( Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6909/2005 e n. 7731/2010).
È poi da escludersi che la canna fumaria in argomento, delle dimensioni di circa 45 cm x 65 cm e si eleva da terra sino al tetto, possa qualificarsi quale mero sporto, per tale dovendosi intendere solo le sporgenze quali mensole, lesene, canalizzazioni di gronde e loro sostegni o altre sporgenze aventi funzione decorativa, purché di modeste dimensioni (approfondisci sul nostro Dossier Distanze in Edilizia).
Tali elementi debbono invece computarsi ai fini del rispetto delle distanze legali quando di fatto siano destinati ad ampliare il fronte abitativo (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6909 del 2005).
Nel caso di specie è stato ritenuto che la realizzazione della canna fumaria esterna ha evitato di perdere superficie e volumetria utile all’interno dell’edificio, ed in tal senso ha contribuito ad espandere la zona di godimento.
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