Alla violazione di questo disposto possono conseguire sostanzialmente due sanzioni, una di tipo amministrativo ed una di tipo penale, a seconda dello scarico (abusivo) posto in essere: mentre l’art. 133 (rubricato “Sanzioni amministrative”), comma 2, Testo Unico Ambiente, punisce lo scarico di “acque reflue domestiche” senza la preventiva autorizzazione, l’art. 137 (rubricato “Sanzioni penali”), comma 1, punisce invece lo scarico abusivo “di acque reflue industriali”.
Per capire se un refluo è di un tipo o dell’altro bisogna leggere le definizioni di legge, riportate all’art. 74 del medesimo Testo Unico Ambiente, in cui si legge che i reflui domestici (comma 1, lett. g)) sono tutte quelle acque “provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”, laddove i reflui industriali (comma 1, lett. h)) sono rappresentati da “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni”, precisando che si tratta di acque “diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento” (anche se venute accidentalmente con sostanze o materiali inquinanti).
Ricorrendo a queste norme, la Cassazione (III sez. pen., sentenza n. 22436/2013) ha condannato un pasticciere che scaricava i reflui provenienti dalla sua attività senza la preventiva autorizzazione ex art. 124 cit.
La Suprema Corte, stimolata dalla difesa dell’imputato secondo cui quegli scarichi sarebbero stati assimilabili a quelli domestici piuttosto che a quelli industriali (incorrendo, così, in una contravvenzione amministrativa al posto di una condanna penale), ha potuto chiarire che nella nozione di acque reflue industriali – come quelle del pasticciere – rientrano tutti i reflui non strettamente connessi al prevalente metabolismo umano, “cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza delle persone”.
Risultano, di conseguenza, reflui industriali “anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche“.
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