La realizzazione degli interventi di edilizia residenziale comporta una adeguata previsione di parcheggi per soddisfare le esigenze del complesso edilizio e di ogni singola unità immobiliare.
Con l’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, sono state stabilite le modalità di reperimento dei parcheggi per il soddisfacimento degli standard urbanistici.
I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.
Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici.
Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.
I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto dei vincoli in materia paesaggistica e ambientale.
L’esecuzione delle opere e degli interventi per la realizzazione dei parcheggi è soggetta ad autorizzazione gratuita.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi per la realizzazione dei parcheggi sono approvate salvo che si tratti di proprietà non condominiale dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la semplice maggioranza.
I Comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.
Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o, anche già avviati.
La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:
– la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
– il dimensionamento dell’opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
– i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
– i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.
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