Lungo i tracciati delle linee ferroviarie sono vietate le costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
I Comuni non possono comunque rilasciare i titoli abilitativi edilizi entro la citata fascia di rispetto, salvo eventuali deroghe, da ottenere mediante richiesta di autorizzazione al competente Ufficio Opere Civili del Compartimento Ferrovie dello Stato.
Alla richiesta si deve allegare una breve relazione tecnico-descrittiva, redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, delle opere da realizzare e specificando o meno se verranno installati ponteggi, gru, ecc., in tal caso con la descrizione dettagliata del tipo, il posizionamento con le distanze rispetto al binario e i sistemi di ancoraggio e di sicurezza adottati.
In generale, le opere che si possono realizzare nelle fasce di rispetto ferroviario si dividono in:
1. opere soggette ad autorizzazione,
2. opere non soggette ad autorizzazione ma vanno segnalate alle ferrovie,
3. opere non soggette ad autorizzazione né a segnalazione.
Di seguito si riportano le opere edilizie realizzabili nella fascia di rispetto ferroviario, suddivise in base alla loro assoggettabilità ad autorizzazione.
Opere soggette ad autorizzazione:
– nuove costruzioni;
– ampliamenti;
– sopraelevazioni;
– restauro e risanamento conservativo;
– recinzioni di qualsiasi tipo;
– pensiline di ingresso di qualsiasi tipo;
– realizzazione di locali parzialmente o completamente interrati;
– apertura di finestre lato ferrovia;
– realizzazione o ampliamento di balconi;
– costruzione di verande su balconi, terrazzi, ecc.;
– costruzione di box in lamiera, legno, prefabbricati;
– costruzione di gazebo, pergolati, tettoie;
– pozzi anche per irrigazione (fino a 50 ml dalla rotaia);
– realizzazione di scale o ascensori esterni.
Opere non soggette ad autorizzazione, ma vanno segnalate alle ferrovie:
– manutenzione ordinaria e straordinaria;
– opere interne per aumento di unità immobiliari;
– opere interne con demolizione e rifacimento solai;
– opere interne senza cambio di destinazione d’uso;
– opere interne con cambio di destinazione civile/commerciale; opere interne con cambio di destinazione commerciale/civile;
– opere interne con cambio di destinazione d’uso non residenziale/residenziale;
– apertura, chiusura, ridimensionamento o sposta-mento di finestre lato ferrovia;
– rifacimento cornicioni.
Opere non soggette ad autorizzazione e da non segnalare alle ferrovie:
– cambi di destinazione senza opere interne;
– pavimentazioni di qualsiasi tipo;
– posa in opera di tende a braccio;
– apertura, chiusura, ridimensionamento o sposta-mento di finestre non a lato ferrovia.
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