“Non è la qualità di professionista iscritto all’Ordine che determina l’insorgenza dell’obbligo di stipulare un’assicurazione RC professionale, bensì l’ulteriore condizione dell’esercizio in concreto dell’attività professionale”. Viene finalmente fatta chiarezza sull’individuazione dei soggetti che devono dotarsi, nell’ambito della Riforma delle Professioni (d.P.R. 137/2012) di una polizza assicurativa a tutela della committenza.
Sono quindi esclusi dall’obbligo gli ingegneri dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che lavorino in esclusiva per l’ente pubblico e gli ingegneri dipendenti da aziende private che non firmano i progetti.
A fornire questo importante chiarimento è una nota dell’avv. Nicola Colacino per il Centro Studi del CNI. Proprio su questo tema, recentemente la nostra Redazione ha raccolto il parere del presidente Luigi Ronsivalle (leggi qui l’intervista esclusiva).
Rimandando alla lettura del documento completo: L’estensione dell’obbligo di assicurazione agli iscritti all’Ordine degli ingegneri, ne consegue che l’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa – ancorché a condizioni agevolate – non potrà essere imposto a tutti i professionisti ingegneri al momento dell’iscrizione all’Albo e per il solo fatto dell’iscrizione, dovendosi in ogni caso prevedere l’instaurazione di regimi differenziati a seconda che l’iscritto eserciti o meno attività di libero professionista in proprio.
Fonte Centro Studi CNI
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