Il Centro Studi del Consiglio nazionale degli ingegneri ha realizzato un’indagine sulla questione relativa all’iscrizione delle società multidisciplinari tra professionisti (vedi anche lo speciale sulle Stp) nelle sezioni speciali degli albi professionali di riferimento.
Il secondo comma dell’art. 8 del Decreto 34/2013 (che contiene il Regolamento per le Stp) prevede che esse debbano iscriversi presso l’albo dell’Ordine o Collegio professionale “relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo”.
Secondo il Centro Studi del Cni, “sotto il profilo logico sistematico, non vi è ragione per circoscrivere l’obbligo di iscrizione delle società multidisciplinari ad un solo albo professionale (…) Se per assumere un incarico professionale una società tra professionisti monodisciplinare deve essere iscritta all’Albo professionale di riferimento e di conseguenza essere sottoposta al regime disciplinare dell’Ordine/Collegio di appartenenza, una società multidisciplinare deve essere iscritta a tutti gli albi relativi alle professioni esercitate, non fosse altro per consentire un’equa applicazione delle regole deontologiche e del regime disciplinare tipico (e per questo non fungibile con quello di altre professioni) dell’attività professionale esercitata”.
E ancora: “Le regole deontologiche, pur rispondendo a valori fondanti univoci”, sono “proprie di ciascuna professione” e non è ammissibile “che la loro violazione da parte di una società multidisciplinare possa essere valutata ed eventualmente sanzionata da un Ordine/Collegio (rectius Consiglio di disciplina) afferente alla tutela dei valori di altra attività professionale”.
Il CNI ricorda che “anche il Consiglio di Stato, in sede di disamina consultiva dello schema di regolamento, ha puntualizzato che l’art. 10, comma 7, della legge delega non afferma ‘in termini espressi’ che la società sia sottoposta al solo codice deontologico dell’Ordine al quale risulti iscritta, contestualmente avvalorando la tesi del parallelismo fra la molteplicità dei regimi disciplinari e quella degli ambiti professionali della società tra professionisti. (…) Occorre valutare, quindi, se, in relazione alle attività concretamente svolte e ai comportamenti posti in essere dai singoli soci, non sia opportuno prevedere anche l’applicazione delle particolari regole deontologiche correlate ai settori delle specifiche attività, quanto meno nei casi in cui la violazione commessa dal singolo professionista rappresenti l’esecuzione di indirizzi manifestati dalla società”.
I quadro normativo non esclude la possibilità di prevedere che una società multidisciplinare proceda a tante iscrizioni quante sono le attività professionali esercitate e, di conseguenza, sia soggetta al corrispondente regime disciplinare.
“Tale previsione potrebbe essere introdotta tenendo a mente la posizione del singolo professionista socio e non della società, nel senso che gli ordinamenti professionali potrebbero prevedere l’obbligo di natura deontologica, a carico dei singoli professionisti che intendano acquisire la qualifica di socio di una STP multidisciplinare, di prevedere espressamente nell’atto costitutivo e/o nello statuto della società l’iscrizione nella specifica sezione dell’albo professionale di appartenenza del socio onde consentire agli organismi competenti di verificare il rispetto delle regole deontologiche e/o professionali da parte dell’organismo societario incaricato della prestazione professionale in uno con il professionista esecutore materiale della medesima prestazione”.
L’obbligo “potrebbe essere ritenuto implicito già ora per le società multidisciplinari che non indichino una specifica attività professionale come “prevalente” nello statuto o atto costitutivo”.
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