Il rendimento energetico in edilizia e l‘autorizzazione unica ambientale sono stati oggetto di due provvedimenti approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì scorso.
Su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti, il CdM ha dato il via libera a due regolamenti che attuano il decreto legislativo n. 192 del 2005 e uniformano le norme italiane alla direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia (direttiva n. 2002/91/CE).
Il primo regolamento riguarda l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Il regolamento ha già acquisito i pareri favorevoli del CNR, dell’ENEA, del CNCU e del Consiglio di Stato, nonché l’intesa della Conferenza unificata. L’approvazione consente di rendere più incisivo il quadro normativo e di evitare le eventuali sanzioni della Commissione UE per la mancata attuazione della direttiva.
In sintesi, il regolamento:
– definisce una disciplina dei controlli e delle ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva che integra quella già esistente per gli impianti di climatizzazione invernale;
– prevede che anche le ispezioni per gli impianti termici vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti;
– introduce alcune semplificazioni amministrative per i cittadini e le PA in tema di controlli e ispezioni dei sistemi di condizionamento dell’aria.
Il secondo regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento necessari per assicurare la qualificazione professionale e l’indipendenza dei tecnici esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici.
Nella stessa seduta il Consiglio ha approvato in via definitiva, su proposta dei Ministri dell’Ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico , dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, il regolamento che disciplina l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
L’AUA costituisce il primo blocco della semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientali, peraltro già previste nel decreto semplificazioni, con particolare riferimento ad AIA e VIA. La piena applicazione dell’AUA garantirà un risparmio complessivo di 700 milioni di Euro all’anno per le PMI.
Il regolamento attua la legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”) nella parte in cui introduce l’autorizzazione unica ambientale tra gli strumenti di semplificazione per le PMI. L’AUA semplifica notevolmente gli adempimenti amministrativi in particolare per le piccole e medie imprese.
La nuova Autorizzazione sostituisce fino a sette procedure diverse (ad esempio: l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico etc. ) (leggi anche “Autorizzazione Unica Ambientale, comprende e sostituisce 7 autorizzazioni“).
Basterà un’unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l’unica autorizzazione necessaria. Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell’AUA (per approfondimenti confronta comunicato stampa n. 45 del 14 settembre 2012).
Fonte: Governo
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