Ai lettori di Ediltecnico.it segnaliamo due interessanti e recenti pronunce in materia di attività edilizia libera.
Nella sentenza n. 464 del 29 giugno 2012 del T.A.R. Emilia Romagna, sez. I Bologna, è stato affermato che la realizzazione di una pensilina su una porta-finestra è un’opera riconducibile agli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” di cui all’art. 6, comma 2, lett. e), del testo unico Edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001), per la cui realizzazione è necessaria solo la previa comunicazione di inizio dei lavori, sanzionabile – in caso di inerzia – con una mera sanzione pecuniaria (vedi comma 7).
La seconda pronuncia segnalata è la sentenza n. 808 del 5 luglio 2012 del T.A.R. Piemonte, sez. II, secondo cui la posa di una semplice siepe non appare soggetta alla necessità di un titolo edilizio e ciò ancorchè l’area sia sottoposta a vincolo paesaggistico (T.A.R. Veneto, Sez. II, 23 aprile 2010. n. 1547) e risulta diretta principalmente a far valere lo ius excludendi alios, che costituisce contenuto tipico del diritto di proprietà (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 5 febbraio 2008 n. 40).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento