Dopo la pausa estiva, i parlamentari iniziano a rincorrere i decreti attuativi della Riforma del lavoro, o Riforma Fornero. Restano infatti da attuare molte novità proposte dal governo Monti e approvate dalle Camere prima di agosto, tra queste anche quelle contenute nella Riforma del lavoro, diventata legge dello Stato il 18 luglio. Alcune specifiche misure, tuttora inevase, richiedevano testi attuativi entro la metà agosto. Ma nulla si è saputo.
Se vuoi sapere, in generale, quali novità ha introdotto la Riforma del lavoro Fornero, leggi La Riforma del lavoro Fornero è legge (articolo del 18 luglio 2012).
Gli unici decreti ministeriali per l’attuazione varati prima della pausa estiva in ambito lavoro riguardano le specifiche sul lavoro a chiamata o intermittente e le indicazioni da seguire nel corso del periodo transitorio da un regime occupazionale all’altro. Per il resto, la Riforma del lavoro Fornero è incompiuta. Bisogna ricordare che le misure contenute nella Riforma cambiano molto le modalità di determinazione di una collaborazione di lavoro come coordinata e continuativa o meno.
Cosa manca all’appello? Mancano i decreti attuativi sulle varie tipologie di contratto, in termini di stipula e di adozione. Tutto tace sull’entrata in vigore dell’Aspi – assicurazione sociale per l’impiego – che comprenderà tutte le voci oggi sottintese alla voce “mobilità” e tutto ciò che non è non previsto nella Cig ordinaria. L’assicurazione sociale è uno dei punti cardine della revisione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Per i lavoratori sprovvisti di Cassa integrazione guadagni mancano inoltre i provvedimenti di attuazione per i fondi di solidarietà, che hanno tempi più lunghi (minimo nove mesi tra la stesura di accordi collettivi tra le parti sociali e l’effettiva entrata in vigore nel recinto dell’Inps).
L’ ambito in cui il tempo massimo per la diffusione dei testi attuativi è già scaduto, senza che di questi si sia vista traccia è quello dei congedi parentali, con misure quali il giorno di congedo obbligatorio per i padri nei primi cinque mesi di nascita del figlio, di cui si aspetta la realizzazione.
Il Decreto sviluppo contiene alcuni ritocchi alla Riforma Fornero ma è molto indietro: ultima a ricevere un’approvazione, convertita in legge del 3 agosto, è quella più a corto di decreti attuativi: ne mancano 51 su 52. I “link” non ancora attuati alla Riforma del lavoro riguardano la rimodulazione delle aliquote contributive in termini di gestione separata Inps, le nuove misure di sostegno al reddito e le integrazioni sul diritto al lavoro dei disabili.
Il Governo Monti dovrebbe quindi, oltre guardarsi avanti, anche mettersi fretta nell’attuazione di ciò che ha già fatto, e che rischia di rimanere arenato.
La Riforma del lavoro ha modificato la legislazione dei rapporti di collaborazione fra Partite Iva e aziende, una questione che riguarda anche i professionisti. Le nuove regole sono attive dal 1° agosto 2012, per le nuove collaborazioni, e saranno attive dal 18 luglio 2013 le collaborazioni già in essere. Leggi anche Riforma lavoro 2012, novità per Professionisti e Partita Iva.
A questo proposito, ricordiamo che, dopo una serie di richieste di alcuni ordini professionali (gli architetti prima di tutto), la stretta alle “false partite Iva” (leggi anche Riforma del lavoro, gli Architetti: non limitare le Partite Iva) si è allentata molto e a oggi sono molte le figure professionali esenti dalla Riforma Fornero. Non rientrano nel discorso relativo alla collaborazione tra Partite Iva e aziende:
– i professionisti che effettuano prestazioni lavorative di collaborazione in attività professionali per le quali sono iscritti ad un Ordine, Registro, Albo, Ruolo o Elenco professionale qualificato. Ne consegue che architetti, ingegneri e geologi non dovrebbero avere grosse novità in merito alle loro collaborazioni con imprese (a questo proposito, c’è una novità di questi ultimi giorni: Cassazione, i liberi professionisti pagano anche per attività connesse);
– i professionisti con Partita Iva che forniscono prestazioni di lavoro con competenze teoriche di alto livello (derivanti da percorsi di studi specifici e finalizzati allo svolgimento completo di queste attività);
– esenzione anche per i professionisti con un reddito annuo proveniente dal loro lavoro autonomo non inferiore, per l’anno in corso, ai 18.663 euro; se il committente dimostra che fra l’impresa e il professionista con Partita Iva esiste un rapporto di collaborazione reale e non di altro tipo, scatta l’esenzione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento