Con questo post concludiamo il nostro ciclo di lezioni sull’Acustica in edilizia, iniziato con “Lo Sapevate Che?”: pillole di Acustica”, sulle recenti novità normative e i rumori derivanti dai convogli ferroviari, e proseguito con “Isolamento acustico, i serramenti sono gli elementi più critici” sul comfort acustico, isolamento di facciata e rumori fastidiosi.
Torniamo a parlare dei dei rumori estivi e ci soffermiamo a parlare del tecnico competente.
Rumori estivi fastidiosi – il condizionatore (parte 2/2).
I Tribunali civili nei contenziosi per immissioni sonore si riferiscono all’articolo 844 del Codice Civile. Questo stabilisce che le immissioni che giungono dal mio vicino non devono superare la soglia di “normale tollerabilità”. Peccato che il Codice stesso non dice nè indichi quale sia questa soglia; i Giudici da molti anni ritengono (mediamente) che corrisponda ad un innalzamento di 3 dB(A) sul rumore di fondo.
Cosa significa?
Innanzitutto prima di spiegarVi in cosa consista la definizione di “normale tollerabilità” introduciamo il concetto di dB(A):
L’orecchio umano non ha una sensibilità lineare del rumore, sia per quanto riguarda l’intensità sia per la frequenza dello stesso, per questo Fletcher e Munson crearono le “curve isofoniche”, che descrivono l’andamento della sensibilità umana per i suoni di diversa intensità e frequenza, l’unità di misura di queste curve sono i “phon” (niente da spartire con gli asciugacapelli!), che riportano la scala decibel secondo la scala di sensibilità dell’orecchio umano (A).
Da queste curve è possibile vedere come la soglia d’udibilità minima sia più alta per le basse frequenze (sotto i 400 Hz) rispetto alle medie frequenze, soglia che aumenta superati i 4.000 Hz, valore cui si ha la maggiore sensibilità rispetto alle altre frequenze.
Curve di compensazione: da queste curve di sensibilità sono state ricavate le curve di ponderazione, le quali rappresentano un grafico tra intensità decibel e frequenza del suono, e ogni qual volta che si vuole verificare la sensibilità di un orecchio, bisogna sommare l’intensità di pressione (non i dB) tra la curva di compensazione (composta per la maggior parte delle frequenze da valori negativi) e il suono, poi riconvertire in dB, in questo modo si conoscerà il valore dB che l’orecchio sente realmente o che dovrebbe sentire.
Le curve di compensazione in origine erano 3 A, B e C (di cui le ultime due in disuso) e le rispettive scale dB a seconda della curva di compensazione usata prendono il nome di dB(A), dB(B) e dB(C), più recentemente è stata introdotta anche la curva D, studiata espressamente per il traffico aereo.
Torniamo quindi, con le idee un po’ più chiare, al concetto di di “normale tollerabilità”: vuol dire sostanzialmente che sento/avverto la sorgente di disturbo ma la differenza che apprezzo fra sorgente disturbante accesa e spenta è piccola (e trascurabile). In altre parole un disturbo è detto “non tollerabile” già quando lo sento poco.
Come funziona allora un’azione in tribunale?
Devo rivolgermi ad un avvocato il quale spesso prepara un ricorso in via d’urgenza per possibili danni alla salute.
Attenzione l’urgenza del Tribunale non è quella che pensiamo noi; possono anche volerci degli anni! L’avvocato deposita infatti in Tribunale il proprio ricorso, allegando anche una perizia redatta da un tecnico, quindi anche l’avvocato del proprietario del condizionatore (controparte) deposita un proprio atto (dove magari scrive che “non c’è alcun rumore”).
Il Giudice nomina un suo consulente (C.T.U.) che eseguirà delle indagini finalizzate a capire se ci sono davvero le immissioni sonore; poi le parti presenteranno ciascuno le proprie controdeduzioni.
Alla fine il Giudice deciderà chi ha ragione.
Insomma prima di rivolgersi al Tribunale bisogna armarsi di TANTA pazienza e si devono anche ANTICIPARE un bel po’ di soldi.
Certo non è una scampagnata ma molte volte…è l’unica strada percorribile!
Avrete quindi senz’altro capito che prima di litigare è sempre meglio fare ogni sforzo possibile ed usare il buon senso per gestire i rapporti con le persone, specialmente con i vicini.
La figura del “tecnico competente” e la sua giurisdizione territoriale.
E’ stata istituita dalla L.446/95 (legge quadro sull’inquinamento acustico).
All’art. 2, comma 7 si può leggere: “L’attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all’assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l’aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto alla data di entrata in vigore della presente Legge, almeno per cinque anni, attività nel campo dell’acustica ambientale in modo non occasionale”.
Come si può denotare non c’è alcuna limitazione territoriale, quindi il riconoscimento vale per tutta la nazione; lo stato ha infatti delegato le Regioni a riconoscere i tecnici competenti.
Le novità introdotte dal D.L. 70/2011 – responsabilità del progettista edile nella valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal D.P.C.M. 5/12/97.
Con la Legge n.106 del 12 Luglio 2011, recante ”Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.70 del 13 Maggio 2011, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” è stato pubblicato il D.L. 70 /2011.
Per quanto concerne l’acustica in edilizia, il decreto ha comportato 2 importanti variazioni.
A) Articolo 5, comma 5: “(…) Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, all’articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: ”3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento”. (…)”
Riporto per completezza di trattazione la Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995, articolo 8, comma 3 e comma 2;
“(…) E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
…
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. (…)”
Riporto per completezza di trattazione la Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995, art. 8 – comma 2
“(…) Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. (…)”
In sostanza qui ci troviamo di fronte a ben poche novità: per gli insediamenti residenziali prossimi alle opere/attività “rumorose” la valutazione previsionale di clima acustico può essere sostituita da un’autocertificazione del tecnico abilitato inteso comunemente, ma senza chiarimento ufficiale, come il Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
B) Articolo 5 comma 2 lettera a) punto 3
L’altro cambiamento, di maggiore rilevanza pratica, è quanto qui sotto riportato:
“(…) Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica. (…)“.
Che deve essere integrato con quanto scritto nel:
– parere del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare di cui al protocollo DVA-2010-0020117 del 13/8/2010 al punto 2:
“(…) il D.P.C.M. 5/12/97 trova applicazione anche in mancanza di indicazioni da parte delle amministrazioni locali. Qualora il regolamento edilizio o di igiene non richiami espressamente il D.P.C.M. 5/12/97, il richiamo allo stesso si intende effettuato in via implicita, considerata anche la prevalenza della legislazione nazionale dalla quale trae origine il suddetto decreto (…)”.
– parere del Ministero dell’Ambiente del 28 maggio 1998 in risposta a un quesito dell’Ordine degli Ingegneri di Livorno:
“(…) il progettista edile, ancorché non abilitato come Tecnico Competente, effettua la progettazione delle infrastrutture edilizie nel rispetto dei parametri che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici indicati nell’allegato A, del D.P.C.M. 05/12/97 citato in oggetto.(…)”.
In pratica, la domanda per il rilascio del permesso a costruire richiede la dichiarazione di conformità del progetto ai requisti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97.
Tale dichiarazione può essere emessa dal progettista edile senza necessariamente essere Tecnico Competente in Acustica Ambientale e spesso è parte integrante della modulistica predisposta dal Comune.
Il Progettista Edile che redige e sottoscrive tale domanda è pertanto responsabile della progettazione acustica dell’edificio; responsabilità che prima non era così chiara e sicuramente comporterà l’esame del progetto in caso di accertamento delle responsabilità in fase di contenzioso.
NOTA BENE:
Ci tengo a precisare che le immagini non sono di mia proprietà ma sono state raccolte in rete, ergo i diritti delle stesse, qualora ci fossero, restano in seno all’autore (che può benissimo domandare di essere menzionato, scrivendo al sottoscritto, in quanto non ho avuto…e me ne scuso…la lungimiranza di annotarmi le singole fonti).
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