Imu, il Regolamento e le linee guida per la rata del 30 settembre

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E’ stato presentata dal Ministero dell’Economia la bozza di regolamento IMU, accompagnata da specifiche linee guida al Regolamento.

Negli ultimi mesi, un gruppo di esperti di settore incaricati da Studiare Sviluppo ha collaborato con il MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale per la definizione di linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti concernenti le entrate tributarie locali e di strumenti prototipali, con particolare riferimento a tributi locali quali l’imposta municipale propria, l’imposta di soggiorno e di sbarco e il tributo comunale sui rifiuti comunali e sui servizi (TARES).

L’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (IMU) alla data del 1° gennaio 2012 – prevista dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 – ha richiesto di procedere in via prioritaria alla definizione delle linee guida e del relativo prototipo di regolamento, in modo da supportare funzionari e amministratori degli Enti Locali che, entro il 30 settembre 2012, dovranno dotarsi di tale strumento.

Le linee guida, unitamente alla Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 predisposta dal MEF, hanno la finalità di fornire alcuni chiarimenti attinenti allo specifico tema della potestà regolamentare in materia di IMU e gli indirizzi concreti per la stesura di un regolamento, di cui si offre un prototipo, in grado di assicurare una gestione dell’imposta conforme al dettato normativo, nonché ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa

Il Regolamento è suddiviso in 20 articoli:
– Articolo 1 Oggetto del regolamento, finalita’ ed ambito di applicazione
– Articolo 2 Presupposto impositivo
Articolo 3 Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
– Articolo 4 Soggetti passivi
– Articolo 5 Soggetto attivo
– Articolo 6 Base imponibile
– Articolo 7 Riduzioni per i terreni agricoli
– Articolo 8 Determinazione dell’aliquota e dell’imposta
– Articolo 9 Detrazione per l’abitazione principale
– Articolo 10 Assimilazioni
– Articolo 11 Esenzioni
– Articolo 12 Quota riservata allo stato
– Articolo 13 Versamenti
– Articolo 14 Dichiarazione
– Articolo 15 Accertamento
– Articolo 16 Riscossione coattiva
-Articolo 17 Sanzioni ed interessi
-Articolo 18 Rimborsi
– Articolo 19 Contenzioso
– Articolo 20 disposizioni finali ed efficacia

Tra le indicazioni contenute il regolamento prevede che  in materia di riscossione coattiva dell’IMU, il regolamento comunale deve precisare che le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale (r.d. 639 del 1910). Ma non si procede all’accertamento e alla riscossione dell’imposta qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.

In merito a sanzioni e interessi il documento stabilisce che il regolamento comunale deve prevedere che, per l’omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51. Se la dichiarazione è infedele – continua il documento – si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, mentre se l’omissione o l’errore attengono a elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258.

La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Sui rimborsi, infine, le linee guida precisano che “è opportuno che l’ente comunale (…) preveda nel regolamento” che il rimborso delle somme versate e no n dovute debba essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui sia stato accertato il diritto alla restituzione; che il rimborso venga effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza; la misura degli interessi spettanti sulle somme rimborsate; la misura minima entro cui i rimborsi debbano essere effettuati, che deve corrispondere a quella fissata dall’articolo 13 in materia di versamenti.

Ricordiamo che per effettuare un rapido calcolo dell’importo dell’Imu è disponibile il nostro software gratuito di calcolo e per tutte le informazioni sui pagamenti e le procedure potete consultare la nostra Guida Imu

Redazione Tecnica

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