“Lo Stato italiano, anche al fine di favorire la costruzione del consenso sulla localizzazione e realizzazione delle opere, ha spesso ritenuto opportuno procedere compensando economicamente i disagi delle popolazioni interessate dalla realizzazione delle infrastrutture”.
E sono proprio le compensazioni erogate agli enti locali a essere sotto la accusa, ora che si avvicina il momento della riforma della legge delega per le grandi opere (leggi anche La vicenda TAV accelera l’iter per la legge sulle grandi opere).
A fare i conti di quanto pesano le opere compensative sul conto complessivo delle infrastrutture è il rapporto Infrastrutture strategiche di trasporto, messo a punto dalle Fondazioni Astrid, Italiadecide e Respublica e che il Governo Monti (e il precedente Governo Berlusconi prima) sta utilizzando come piattaforma di lavoro.
E il conto è salato. Secondo i dati forniti da Autostrade per l’Italia e pubblicati sul Sole 24 Ore, per esempio, “le opere compensative incidono mediamente tra il 15 e il 20%”.
Oltre all’aumento delle spese, e quindi degli oneri a carico della collettività, spesso le opere compensative non sono strettamente collegate all’infrastruttura in costruzione.
“Al fine di incrementare l’efficacia di questo strumento [le opere compensative, ndr]”, si legge nel rapporto, “è necessario che le opere compensative abbiano un valore territoriale e siano rivolte, quindi, alla qualità del territorio”.
“In altre parole”, specifica il rapporto. “sarebbe preferibile che vengano realizzate compensazioni territoriali ed ecologiche legate all’infrastruttura e non compensazioni monetarie la cui destinazione non sia chiara e condivisa”.
E su questo aspetto già qualcosa si è fatto con il Decreto Sviluppo (d.l. 70/2011), che non solo ha fissato come tetto massimo per le opere compensative il 2% del valore complessivo dell’opera da realizzare (rispetto al precedente 5%), ma ha anche specificato che tali compensazioni devono essere “connesse alla funzionalità dell’opera e comprendere le misure di mitigazione ambientale”. In ogni caso queste norme valgono solo per i progetti preliminari nuovi, messi a punto dal 13 luglio 2011.
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