Il visto di conformità “ora per allora” non va trasmesso alle Entrate

La precisazione è contenuta nella risposta ad una FAQ pubblicata il 6 giugno 2023 sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate

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Dalle Entrate arriva un chiarimento sul rilascio del visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai Bonus Edilizi. Le precisazioni su modalità, contenuto e trasmissione del documento sono contenute nella risposta ad una FAQ pubblicata il 6 giugno 2023 sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Entrate ricorda che il visto di conformità “ora per allora” (ndr diverso da quello “ordinario”non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione ma è finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario ed è valido in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria.

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Vediamo nel dettaglio cosa rispondono le Entrate ai seguenti quesiti.

  • Come deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022?
  • Il rilascio del visto deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate?

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Modalità di rilascio e contenuto

L’agenzia, in riferimento al caso in questione, specifica che la forma di rilascio del visto di conformità è libera.

Il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, è necessario abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Nel documento che attesta il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. Inoltre, nel documento devono essere riportati:

  • codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
  • codice fiscale del condominio (se applicabile);
  • codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
  • codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
  • tipologia di intervento agevolato;
  • anno di sostenimento della spesa;
  • ammontare della spesa sostenuta;
  • ammontare del credito ceduto.

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Nessuna comunicazione alle Entrate per il visto di conformità “ora per allora”

In risposta al secondo quesito Entrate precisa che il rilascio del visto non deve essere comunicato all’Agenzia, perché non rappresenta una condizione necessaria per l’esercizio dell’opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria.

Il professionista incaricato può inviare tramite PEC l’attestazione di rilascio del visto al soggetto interessato.

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Redazione Tecnica

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